Art. 70.
                       Requisiti di sicurezza

  1.  Salvo  quanto  previsto  al  comma 2, le attrezzature di lavoro
messe  a  disposizione  dei  lavoratori  devono  essere conformi alle
specifiche  disposizioni  legislative  e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto.
  2.  Le  attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative  e  regolamentari  di  cui  al  comma 1, e quelle messe a
disposizione  dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme
legislative   e   regolamentari   di   recepimento   delle  direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali
di sicurezza di cui all'allegato V.
  3.  Si  considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le
attrezzature  di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti
ministeriali   adottati   ai  sensi  dell'articolo  395  del  decreto
Presidente   della   Repubblica   27  aprile  1955,  n.  547,  ovvero
dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
  4.  Qualora  gli  organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro
funzioni  ispettive,  in  materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro,  accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione
dei  lavoratori  dopo  essere  stata  immessa  sul mercato o messa in
servizio  ai  sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte,
risulta  non  rispondente  a  uno  o  piu'  requisiti  essenziali  di
sicurezza  previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di
cui  al comma 2, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale di
sorveglianza  del  mercato  competente  per tipo di prodotto. In tale
caso  le  procedure  previste  dagli  articoli  20  e  21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
    a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in
sede  di  utilizzo,  nei  confronti del datore di lavoro utilizzatore
dell'esemplare  di  attrezzatura  oggetto dell'accertamento, mediante
apposita   prescrizione   a   rimuovere   la  situazione  di  rischio
determinata  dalla  mancata  rispondenza  ad  uno  o  piu'  requisiti
essenziali di sicurezza;
    b)  dall'organo  di  vigilanza  territorialmente  competente, nei
confronti   del   fabbricante  e  dei  soggetti  della  catena  della
distribuzione,  alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato.
 
          Note all'art. 70:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1955, n. 547, abrogato dal presente decreto, recava: «Norme
          per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».
              - Il  testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo
          n. 626 del 1994, e' il seguente:
              «Art.  28  (Adeguamenti al progresso tecnico). - 1. Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato, sentita la commissione
          consultiva permanente:
                a) e'  riconosciuta la conformita' alle vigenti norme
          per  la  sicurezza  e la salute dei lavoratori sul luogo di
          lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
                b) si  da'  attuazione  alle  direttive in materia di
          sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della
          Comunita'  europea per le parti in cui modificano modalita'
          esecutive  e  caratteristiche  di  ordine  tecnico di altre
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
                c) si  provvede  all'adeguamento  della  normativa di
          natura  strettamente  tecnica  e degli allegati al presente
          decreto in relazione al progresso tecnologico.».
              - Il  testo  degli  articoli 20 e 21 del citato decreto
          legislativo n. 758 del 1994, e' il seguente:
              «Art.  20  (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare
          la   contravvenzione   accertata,  l'organo  di  vigilanza,
          nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
          all'art.  55  del codice di procedura penale, impartisce al
          contravventore  un'apposita  prescrizione,  fissando per la
          regolarizzazione  un  termine  non  eccedente il periodo di
          tempo  tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
          a   richiesta   del   contravventore,  per  la  particolare
          complessita'      o     per     l'oggettiva     difficolta'
          dell'adempimento.  In  nessun caso esso puo' superare i sei
          mesi.   Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non
          imputabili  al  contravventore determinano un ritardo nella
          regolarizzazione,  il  termine  di  sei  mesi  puo'  essere
          prorogato   per   una   sola   volta,   a   richiesta   del
          contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
          mesi,   con   provvedimento   motivato  che  e'  comunicato
          immediatamente al pubblico ministero.
              2.  Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
          anche  al  rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
          servizio del quale opera il contravventore.
              3.  Con  la  prescrizione  l'organo  di  vigilanza puo'
          imporre  specifiche  misure  atte a far cessare il pericolo
          per  la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
          lavoro.
              4.  Resta  fermo  l'obbligo dell'organo di vigilanza di
          riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
          alla  contravvenzione  ai sensi dell'art. 347 del codice di
          procedura penale.».
              «Art.  21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
          oltre  sessanta  giorni  dalla scadenza del termine fissato
          nella  prescrizione,  l'organo  di vigilanza verifica se la
          violazione  e'  stata  eliminata secondo le modalita' e nel
          termine indicati dalla prescrizione.
              2.  Quando  risulta  l'adempimento  alla  prescrizione,
          l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
          sede  amministrativa,  nel  termine  di  trenta giorni, una
          somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
          la  contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
          scadenza  del  termine fissato nella prescrizione, l'organo
          di  vigilanza  comunica al pubblico ministero l'adempimento
          alla  prescrizione,  nonche'  l'eventuale  pagamento  della
          predetta somma.
              3.  Quando  risulta  l'inadempimento alla prescrizione,
          l'organo  di  vigilanza  ne  da'  comunicazione al pubblico
          ministero  e  al  contravventore entro novanta giorni dalla
          scadenza del termine fissato nella prescrizione.».