Art. 70.
                    (Patrimonio dello Stato Spa)

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  secondo  periodo, dopo le parole: "iscrizione dei beni" sono
inserite  le  seguenti:  "e  degli  altri diritti costituiti a favore
dello Stato";
 b)   dopo   il   secondo   periodo  e'  inserito  il  seguente:  "La
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  che  dispone  il  trasferimento dei
crediti  dello  Stato e le modalita' di realizzo dei medesimi produce
gli  effetti  indicati  dal primo comma dell'articolo 1264 del codice
civile".
 
          Note all'art. 70:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 10 dell'art. 7 del
          decreto-legge   15   aprile   2002,   n.  63  (Disposizioni
          finanziarie  e  fiscali  urgenti in materia di riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio    e    finanziamento   delle   infrastrutture),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «10.  Alla  Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere
          trasferiti  diritti  pieni  o  parziali  sui  beni immobili
          facenti  parte  del  patrimonio disponibile e indisponibile
          dello  Stato,  sui  beni immobili facenti parte del demanio
          dello  Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto
          generale  del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del
          decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n. 279, ovvero ogni
          altro  diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e
          valori  di  trasferimento  e di iscrizione dei beni e degli
          altri  diritti costituiti a favore dello Stato nel bilancio
          della  societa'  sono  definiti  con  decreto  del Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  anche  in  deroga  agli
          articoli  2254,  2342  e  seguenti,  del  codice civile. La
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  che  dispone il
          trasferimento  dei  crediti  dello  Stato e le modalita' di
          realizzo  dei  medesimi  produce  gli  effetti indicati dal
          primo   comma   dell'art.   1264   del  codice  civile.  Il
          trasferimento  puo'  essere  operato con le modalita' e per
          gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19,
          del  decreto-legge  25  settembre 2001, n. 351, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410,
          escluse  le  norme  concernenti  la garanzia per vizi e per
          evizione  previste dal citato comma 19. Il trasferimento di
          beni   di   particolare   valore  artistico  e  storico  e'
          effettuato  di  intesa  con  il  Ministro  per  i beni e le
          attivita'  culturali.  Il  trasferimento  non  modifica  il
          regime  giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo
          comma,  del  codice  civile, dei beni demaniali trasferiti.
          Restano   comunque   fermi  i  vincoli  gravanti  sui  beni
          trasferiti  e,  sino  al  termine  di scadenza prevista nel
          titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.»