Art. 70. (Patrimonio dello Stato Spa) 1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, dopo le parole: "iscrizione dei beni" sono inserite le seguenti: "e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato"; b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalita' di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile".
Note all'art. 70: - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, cosi' come modificato dalla presente legge: «10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato nel bilancio della societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalita' di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell'art. 1264 del codice civile. Il trasferimento puo' essere operato con le modalita' e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato comma 19. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.»