Art. 70 
 
   Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe 
 
                    (art. 12, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Nello svolgimento della propria attivita' le SOA devono: 
    a) comportarsi con  diligenza,  correttezza  e  trasparenza,  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice; 
    b)  acquisire  le  informazioni  necessarie   dai   soggetti   da
qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione; 
    c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo trattamento; 
    d)  assicurare  e  mantenere   l'indipendenza   richiesta   dalle
disposizioni del codice e dal presente titolo; 
    e) disporre di risorse e procedure, anche di  controllo  interno,
idonee ad assicurare efficienza e correttezza; 
    f) verificare la veridicita' e la sostanza  delle  dichiarazioni,
delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli  78
e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonche'  il
permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78; 
    g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla
documentazione prodotta dall'impresa  e  verificata  ai  sensi  della
lettera f). 
    2. Nello svolgimento della propria  attivita'  di  valutazione  e
verifica  della  qualificazione,  le  SOA  acquisiscono  i  dati   di
carattere  economico-finanziario,  quali   i   bilanci   nonche'   le
informazioni sulle variazioni organizzative  e  sulle  trasformazioni
della natura giuridica delle imprese, anche dalla  banca  dati  della
camera di commercio, industria e artigianato. 
    3. Per l'espletamento delle loro attivita' istituzionali  le  SOA
non possono ricorrere a prestazioni di  soggetti  esterni  alla  loro
organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili  di  ogni
attivita' espletata in maniera diretta e  indiretta  in  nome  e  per
conto delle stesse. 
    4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo  rinnovo  nonche'
tutte le attivita' integrative di revisione  o  di  variazione,  sono
soggette al pagamento di un corrispettivo  determinato,  in  rapporto
all'importo complessivo ed  al  numero  delle  categorie  generali  o
specializzate cui si  richiede  di  essere  qualificati,  secondo  le
formule di cui all'allegato C - parte I. Per i consorzi  stabili,  il
corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna  attivita'  e'  ridotto
del cinquanta per cento; per le  imprese  qualificate  fino  alla  II
classifica di  importo,  il  corrispettivo  spettante  alle  SOA  per
ciascuna attivita' e' ridotto del venti per cento. 
    5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono  considerati
corrispettivo minimo della prestazione resa. Non puo' essere previsto
il pagamento di un corrispettivo in misura  maggiore  del  doppio  di
quello determinato con i criteri  di  cui  al  comma  4.  Ogni  patto
contrario e' nullo. Il corrispettivo deve essere  interamente  pagato
prima del rilascio dell'attestazione, revisione  o  variazione;  sono
ammesse dilazioni non superiori a  sei  mesi,  ove,  al  momento  del
rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla  SOA
l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.)  per
l'intero corrispettivo. 
    6. Le SOA trasmettono all'Autorita', entro  quindici  giorni  dal
loro  rilascio,  le  attestazioni  secondo  le   modalita'   previste
dall'articolo 8, comma 7. 
    7. Le SOA comunicano all'Autorita', entro  il  termine  di  dieci
giorni, l'avvio del procedimento di  accertamento  del  possesso  dei
requisiti nei confronti delle imprese nonche' il relativo  esito,  ai
sensi dell'articolo 40, comma 9-ter, del codice. 
 
              Note all'art. 70 
              -  Il  testo  dell'articolo  2   del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 2 (Principi) - 1. L'affidamento e l'esecuzione di
          opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi  del
          presente  codice,  deve   garantire   la   qualita'   delle
          prestazioni  e  svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di
          economicita',  efficacia,  tempestivita'   e   correttezza;
          l'affidamento deve altresi' rispettare i principi di libera
          concorrenza, parita' di trattamento,  non  discriminazione,
          trasparenza,   proporzionalita',    nonche'    quello    di
          pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice. 
              2.   Il   principio   di   economicita'   puo'   essere
          subordinato,  entro  i  limiti  in  cui  sia  espressamente
          consentito dalle norme vigenti e dal  presente  codice,  ai
          criteri, previsti dal bando, ispirati a  esigenze  sociali,
          nonche' alla tutela della salute  e  dell'ambiente  e  alla
          promozione dello sviluppo sostenibile. 
              3. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice, le procedure di affidamento e  le  altre  attivita'
          amministrative  in  materia  di   contratti   pubblici   si
          espletano nel rispetto delle disposizioni sul  procedimento
          amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              4. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice,  l'attivita'  contrattuale  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 1 si  svolge  nel  rispetto,  altresi',  delle
          disposizioni stabilite dal codice civile.” 
              - Per il testo dell'articolo  40,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 60.