Art. 70 Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe (art. 12, d.P.R. n. 34/2000) 1. Nello svolgimento della propria attivita' le SOA devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice; b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione; c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo trattamento; d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo; e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza; f) verificare la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonche' il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78; g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera f). 2. Nello svolgimento della propria attivita' di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonche' le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato. 3. Per l'espletamento delle loro attivita' istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attivita' espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse. 4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C - parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto del venti per cento. 5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non puo' essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario e' nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo. 6. Le SOA trasmettono all'Autorita', entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7. 7. Le SOA comunicano all'Autorita', entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche' il relativo esito, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-ter, del codice.
Note all'art. 70 - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 2 (Principi) - 1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita' delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento deve altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' quello di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice. 2. Il principio di economicita' puo' essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attivita' amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresi', delle disposizioni stabilite dal codice civile.” - Per il testo dell'articolo 40, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 60.