Art. 70. Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione sono deducibili, fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui avviene la devoluzione e indipendentemente dall'ammortamento di cui agli articoli precedenti, quote costanti di ammortamento finanziario. La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata dividendo il costo originario dei beni, diminuito degli eventuali contributi corrisposti dal concedente, per il numero degli anni di durata della concessione. Se la concessione viene prorogata la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta a partire dal periodo d'imposta in cui la proroga e' stata convenuta. In caso di incremento e di decremento del costo originario dei beni, per effetto di sostituzioni a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e' rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dal periodo d'imposta in cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari all'ammortamento di esso diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e l'ultimo valore dei beni riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito e non ancora ammortizzato ai sensi dei precedenti articoli concorre a formare il reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui avviene la devoluzione. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse quote di ammortamento differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro per le finanze, anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'art. 58 e del quarto comma dell'art. 71, in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico finanziario della concessione.