Art. 70. Programmazione del numero dei dottorati di ricerca e relativa ripartizione Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto sentito il Consiglio universitario nazionale, determina annualmente, in sede nazionale, sulla base delle richieste delle facolta', sentiti i Ministri del bilancio, del tesoro e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, il numero complessivo dei posti nel primo anno dei corsi di dottorato di ricerca, tenendo conto dello sviluppo e dell'incremento della ricerca scientifica, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato, e provvede sentito il Consiglio universitario nazionale alla relativa ripartizione tra le sedi abilitate. I corsi comprendono non meno di tre e non piu' di dieci posti per anno. Si puo' eccezionalmente derogare a tali limiti per oggettive esigenze della ricerca, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale.