ART. 70. (Norme particolari per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena) Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole con lingua di insegnamento slovena non e' richiesto il requisito, previsto dal precedente articolo 3, del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al precedente comma, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi. Ai fini previsti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, puo' dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi. Ai docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturita', che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con un servizio annuale minimo di 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria con lingua di insegnamento slovena i concorsi di cui alla presente legge si svolgono in lingua slovena.