ART. 70.
(Norme particolari per il  personale  docente delle scuole con lingua
                      di insegnamento slovena)

  Per  i  componenti  le commissioni giudicatrici dei concorsi per le
scuole  con  lingua  di  insegnamento  slovena  non  e'  richiesto il
requisito,  previsto  dal  precedente articolo 3, del servizio in una
sede  compresa  in  un  ambito  territoriale diverso da quello cui si
riferisce il concorso.
  I  presidenti  delle commissioni giudicatrici, di cui al precedente
comma,  sono  scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle
scuole  con  lingua  d'insegnamento  slovena o che abbiano conoscenza
della lingua slovena.
  Ai  concorsi  a  posti  di  insegnamento nelle scuole con lingua di
insegnamento  slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso
di  un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente
dal   Ministro   della  pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio
nazionale  della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai
predetti concorsi.
  Ai  fini  previsti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  31  ottobre  1975,  n.  970,  il  Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
puo'  dichiarare  equipollenti  titoli di specializzazione conseguiti
all'estero  a  seguito  della  frequenza  di corsi in lingua slovena,
sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.
  Ai  docenti  delle  scuole  con  lingua di insegnamento slovena, in
servizio  nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo
di  studio ma in possesso di diploma di maturita', che abbiano svolto
servizio  di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con
un   servizio   annuale   minimo  di  180  giorni,  si  applicano  le
disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37.
  Nelle  scuole  d'istruzione  primaria  e  secondaria  con lingua di
insegnamento  slovena  i  concorsi  di  cui  alla  presente  legge si
svolgono in lingua slovena.