ART. 70. 
 
  I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico  servizio  che
omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di
ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in
ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi  dell'articolo  328
del codice penale. Gli esercenti un servizio di  pubblica  necessita'
sono puniti con la pena della reclusione fino ad un  anno  o  con  la
multa fino a lire 400.000. 
  I rappresentanti degli istituti di assistenza  pubblici  o  privati
che  omettono  di  trasmettere  semestralmente  al  giudice  tutelare
l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti  ovvero  forniscono
informazioni  inesatte  circa  i  rapporti  familiari  concernenti  i
medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno  o
con la multa fino a lire 2.000.000.