(Norme-art. 70)
                               Art. 70 
      (Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti) 
  1. Agli iscritti nell'albo dei periti  che  non  abbiano  adempiuto
agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere
applicate,  su  segnalazione  del  giudice  procedente,  le  sanzioni
dell'avvertimento, della sospensione dall'albo  per  un  periodo  non
superiore a un anno o della cancellazione. 
  2. E' disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone
che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 per
il tempo in cui perdurano le situazioni medesime. 
  3. E'  disposta  la  cancellazione  dall'albo,  anche  prima  della
scadenza del termine stabilito  per  la  revisione  degli  albi,  nei
confronti degli iscritti per  i  quali  e'  venuto  meno  alcuno  dei
requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3. 
  4. Competente a decidere e' il comitato previsto dall'articolo 68.