Art. 70.
          (Compatibilita' elettromagnetica: criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 89/336/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) consentire l'immissione sul  mercato  e  la  messa  in  servizio
soltanto  degli  apparecchi  elettrici  ed elettronici che soddisfano
determinati requisiti in materia di compatibilita' elettromagnetica;
  b)  disciplinare  l'apposizione  sugli  apparecchi   elettrici   ed
elettronici,  sui  loro  imballaggi  o  su  entrambi del marchio "CE"
attestante che l'apparecchio soddisfa i requisiti di cui alla lettera
a);
  c) definire le modalita' per l'individuazione degli  organismi  che
possono  rilasciare un attestato di certificazione CE nei casi in cui
esso sia richiesto dalla direttiva;
  d) prendere misure atte all'identificazione del fabbricante  o  del
suo  mandatario  o  del responsabile dell'immissione degli apparecchi
elettrici ed elettronici sul mercato CEE;
  e) stabilire efficaci misure per la vigilanza ed il controllo nella
fase di commercializzazione degli apparecchi;
  f) stabilire modalita' per l'emanazione  delle  normative  tecniche
applicabili.
 
          Nota all'art. 70:
            -  La  direttiva  CEE n. 89/336 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 139 del  23
          maggio  1989  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.   52 del 6  luglio  1989,  2a  serie
          speciale.