Art. 70.
          Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Tutte le  funzioni  amministrative  non espressamente  indicate
nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni
e agli enti locali e tra queste, in particolare:
  a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
  b)  il controllo  in ordine  alla commercializzazione  e detenzione
degli  animali  selvatici, il  ricevimento  di  denunce, i  visti  su
certificati  di  importazione,  il   ritiro  dei  permessi  errati  o
falsificati,   l'autorizzazione   alla  detenzione   temporanea,   ad
eccezione  della  normativa di  cui  alla  Convenzione sul  commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate
di estinzione (CITES),  resa esecutiva dalla legge  19 dicembre 1975,
n. 874;
  c) le  competenze attualmente esercitate dal  Corpo forestale dello
Stato,  salvo  quelle  necessarie  all'esercizio  delle  funzioni  di
competenza statale.
 
          Nota all'art. 70:
            -  La  legge  19  dicembre 1975, n. 874, recante ratifica
          della convenzione sul commercio internazionale delle specie
          animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata   a
          Washington  il  3  marzo  1973, e' pubblicata nella Gazzeta
          Ufficiale 24 febbraio 1976, n. 49 suppl. ord.