Art. 70 
Compensazione e garanzia delle  operazioni  su  strumenti  finanziari
                              derivati 
 
 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare il 
  funzionamento di sistemi  di  compensazione  e  di  garanzia  delle
operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, prevedendo
l'obbligo dei partecipanti al sistema  di  effettuare  versamenti  di
margini di garanzia. Detti margini non possono essere distratti dalla
destinazione prevista ne'  essere  soggetti  ad  azioni  esecutive  o
conservative da parte dei creditori del singolo partecipante. 
  2. Gli organismi che gestiscono i  sistemi  indicati  nel  comma  1
assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.