Art. 70 Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, prevedendo l'obbligo dei partecipanti al sistema di effettuare versamenti di margini di garanzia. Detti margini non possono essere distratti dalla destinazione prevista ne' essere soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del singolo partecipante. 2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.