Art. 70 Funzionario o Ufficiale alla sicurezza fisica 1. Nell'ambito degli Organi centrali e delle Organizzazioni di sicurezza istituiti presso ogni Ministero, struttura governativa, Forza armata, ente, o operatore economico il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza fisica supporta il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza nella predisposizione delle misure di sicurezza fisica idonee ad assicurare il grado di protezione necessario per ciascuna esigenza. 2. I requisiti di sicurezza delle misure di protezione sono definiti dal Funzionario o Ufficiale alla sicurezza fisica sulla base di una preliminare analisi del rischio che tenga conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) vulnerabilita' delle aree e dei locali in cui sono trattate informazioni classificate in relazione alle minacce ipotizzabili; b) livello di classificazione delle informazioni da proteggere; c) quantita' e tipologia dei supporti contenenti le informazioni classificate trattate.