Art. 70 Collegi di risoluzione 1. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilita', la determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita', la determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in, nonche' la predisposizione e l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di risoluzione previsti dagli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE e in conformita' alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia istituisce collegi di risoluzione e collegi europei di risoluzione, partecipa ai collegi istituiti da altre autorita' e attua le decisioni assunte in seno a questi ultimi nei casi e con le modalita' previste dall'ordinamento dell'Unione Europea. 2. Per le finalita' indicate al comma 1 le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione alla Banca d'Italia di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla societa' estera controllante. 3. Per le finalita' indicate al comma 1 le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato membro collaborano con l'autorita' di risoluzione di questo Stato per assicurare la trasmissione di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata.
Note all'art. 70: - Si riporta il testo vigente degli articoli 88 e 89 della citata direttiva 2014/59/UE: "Art. 88 (Collegi di risoluzione). - 1. Le autorita' di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per svolgere i compiti di cui agli articoli 12, 13, 16, 18, 45, 91 e 92 e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorita' omologhe di paesi terzi. In particolare, i collegi di risoluzione costituiscono un quadro in cui l'autorita' di risoluzione a livello di gruppo, le altre autorita' di risoluzione e, se del caso, le autorita' competenti e le autorita' di vigilanza su base consolidata possono svolgere i compiti seguenti: a) cambio di informazioni pertinenti per l'elaborazione dei piani di risoluzione a livello di gruppo, per l'esercizio dei poteri preparatori e preventivi nei confronti dei gruppi e per la risoluzione a livello di gruppo; b) elaborazione dei piani di risoluzione a livello di gruppo conformemente agli articoli 12 e 13; c) valutazione della possibilita' di risoluzione dei gruppi a norma dell'art. 16; d) esercizio dei poteri di affrontare e rimuovere impedimenti alla possibilita' di risoluzione delle crisi di gruppo a norma dell'art. 18; e) decisione circa la necessita' di stendere un programma di risoluzione di gruppo di cui all'art. 91 o 92; f) raggiungimento dell'accordo su un programma di risoluzione di gruppo proposto a norma dell'art. 91 o 92; g) coordinamento della comunicazione al pubblico delle strategie e dei programmi di risoluzione di gruppo; h) coordinamento dell'impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti a norma del titolo VII; i) definizione dei requisiti minimi per i gruppi a livello consolidato e di filiazione a norma dell'art. 45. Inoltre, i collegi di risoluzione possono essere utilizzati quali forum di discussione di questioni inerenti alla risoluzione della crisi di un gruppo transfrontaliero. 2. Sono membri del collegio di risoluzione: a) l'autorita' di risoluzione a livello di gruppo; b) le autorita' di risoluzione di ciascuno Stato membro in cui e' stabilita una filiazione interessata dalla vigilanza su base consolidata; c) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui e' stabilita un'impresa madre di uno o piu' enti del gruppo, che sia un'entita' di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d); d) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono ubicate le succursali significative; e) l'autorita' di vigilanza su base consolidata e le autorita' competenti degli Stati membri in cui l'autorita' di risoluzione e' membro del collegio di risoluzione. Se l'autorita' competente di uno Stato membro non e' la banca centrale dello stesso, l'autorita' competente puo' decidere di essere accompagnata da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro; f) i ministeri competenti, quando le autorita' di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione non sono i ministeri competenti; g) l'autorita' responsabile dei sistemi di garanzia dei depositi di uno Stato membro, quando l'autorita' di risoluzione di tale Stato membro e' membro del collegio di risoluzione; h) l'ABE, fatto salvo il paragrafo 4. 3. Le autorita' di risoluzione dei paesi terzi possono, qualora un'impresa madre o un ente stabiliti nell'Unione abbiano un ente filiazione o una succursale che, se fosse situata nell'Unione, sarebbe considerata significativa, possono essere invitate, su loro richiesta, a partecipare al collegio di risoluzione in qualita' di osservatori, purche' siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio dell'autorita' di risoluzione a livello di gruppo, a quelli stabiliti nell'art. 98. 4. L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi di risoluzione, tenendo conto delle norme internazionali. Essa e' invitata a tal fine a partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione. L'ABE non ha diritti di voto per le votazioni che si svolgono nell'ambito dei collegi di risoluzione. 5. L'autorita' di risoluzione a livello di gruppo e' il presidente del collegio di risoluzione. In tale veste: a) stabilisce per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio di risoluzione, modalita' e procedure per il funzionamento del collegio stesso; b) coordina tutte le attivita' del collegio di risoluzione; c) ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione in merito all'organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali in discussione e ai punti da prendere in considerazione; d) comunica ai membri del collegio di risoluzione le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi; e) decide, in funzione delle necessita' specifiche, quali membri e osservatori invitare a partecipare a determinate riunioni del collegio di risoluzione, tenendo conto dell'importanza che la questione da discutere riveste per tali membri e osservatori, segnatamente dell'impatto potenziale sulla stabilita' finanziaria degli Stati membri interessati; f) tiene tempestivamente informati tutti i membri del collegio in merito alle decisioni e all'esito di dette riunioni. I membri che partecipano al collegio di risoluzione cooperano strettamente. In deroga alla lettera e), le autorita' di risoluzione hanno la facolta' di partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione ogniqualvolta siano all'ordine del giorno questioni oggetto di un processo decisionale congiunto o relative a un'entita' del gruppo ubicata nel loro Stato membro. 6. Le autorita' di risoluzione a livello di gruppo non sono tenute a costituire un collegio di risoluzione se altri gruppi o collegi svolgono le funzioni o eseguono i compiti previsti nel presente articolo e rispettano tutte le condizioni e procedure, incluse quelle relative all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi di risoluzione, previste dal presente articolo e dall'art. 90. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi di risoluzione contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi. 7. Tenendo conto delle norme internazionali, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalita' operative dei collegi di risoluzione nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione e' delegato il potere di adottare le norme di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010." "Art. 89 (Collegi europei di risoluzione). - 1. Se un ente di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo ha enti filiazione nell'Unione stabiliti in due o piu' Stati membri, oppure due o piu' succursali nell'Unione ritenute significative da due o piu' Stati membri, le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabiliti tali enti filiazioni nell'Unione o in cui tali succursali significative sono situate costituiscono un collegio europeo di risoluzione. 2. Il collegio europeo di risoluzione svolge le funzioni ed esegue i compiti di cui all'art. 88 in relazione agli enti filiazioni e, nella misura in cui detti compiti siano pertinenti, alle succursali. 3. Qualora le filiazioni nell'Unione siano detenute da una societa' di partecipazione finanziaria stabilita nell'Unione o le succursali significative facciano capo a detta societa' di partecipazione finanziaria a norma dell'art. 127, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE, il collegio europeo di risoluzione e' presieduto dall'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui e' ubicata l'autorita' di vigilanza su base consolidata ai fini della vigilanza su base consolidata a norma di detta direttiva. Laddove non si applichi il primo comma, i membri del collegio europeo di risoluzione designano e nominano il presidente. 4. Gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco di tutte le parti pertinenti, derogare al requisito dell'istituzione di un collegio europeo di risoluzione se altri gruppi o collegi, incluso un collegio di risoluzione istituito a norma dell'art. 88, svolgono le stesse funzioni ed eseguono gli stessi compiti specificati nel presente articolo e soddisfano tutte le condizioni e procedure, comprese quelle relative all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi europei di risoluzione, previste dal presente articolo e dall'art. 90. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi europei di risoluzione contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi. 5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il collegio europeo di risoluzione funziona conformemente all'art. 88 in tutti gli altri aspetti.".