Art. 70 
 
 
                       Collegi di risoluzione 
 
  1. In caso di soggetti facenti parte di un  gruppo  con  componenti
aventi  sede  legale  in  altri  Stati  membri   o   con   succursali
significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani
di   risoluzione,   la   valutazione   della    risolvibilita',    la
determinazione delle misure  volte  ad  affrontare  o  rimuovere  gli
impedimenti alla  risolvibilita',  la  determinazione  del  requisito
minimo di passivita' soggette a bail-in, nonche' la predisposizione e
l'approvazione dei programmi di  risoluzione,  quando  riguardano  il
gruppo, avvengono nell'ambito dei  collegi  di  risoluzione  previsti
dagli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE  e  in  conformita'
alle norme tecniche di regolamentazione  adottate  dalla  Commissione
Europea.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  istituisce  collegi  di
risoluzione e collegi europei di risoluzione,  partecipa  ai  collegi
istituiti da altre autorita' e attua le decisioni assunte in  seno  a
questi ultimi nei casi e con le modalita'  previste  dall'ordinamento
dell'Unione Europea. 
  2. Per le finalita' indicate al comma 1 le banche e  le  capogruppo
italiane controllate da una societa' estera inclusa  nella  vigilanza
consolidata della Banca d'Italia provvedono  alla  trasmissione  alla
Banca d'Italia di atti, informazioni, documenti  e  ogni  altro  dato
relativi alla societa' estera controllante. 
  3. Per le finalita' indicate al comma 1  le  societa'  aventi  sede
legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un
altro Stato membro collaborano  con  l'autorita'  di  risoluzione  di
questo Stato per assicurare la trasmissione  di  atti,  informazioni,
documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata. 
 
          Note all'art. 70: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  88  e  89
          della citata direttiva 2014/59/UE: 
              "Art. 88 (Collegi di risoluzione). - 1. Le autorita' di
          risoluzione a livello di gruppo  costituiscono  collegi  di
          risoluzione per svolgere i compiti di cui agli articoli 12,
          13, 16, 18, 45, 91 e 92 e, se del caso, per  assicurare  la
          cooperazione e il coordinamento con le  autorita'  omologhe
          di paesi terzi. 
              In particolare, i collegi di risoluzione  costituiscono
          un quadro in cui l'autorita' di risoluzione  a  livello  di
          gruppo, le altre autorita' di risoluzione e, se  del  caso,
          le autorita' competenti e le autorita' di vigilanza su base
          consolidata possono svolgere i compiti seguenti: 
              a) cambio di informazioni pertinenti per l'elaborazione
          dei  piani  di  risoluzione  a  livello  di   gruppo,   per
          l'esercizio  dei  poteri  preparatori  e   preventivi   nei
          confronti dei gruppi e per  la  risoluzione  a  livello  di
          gruppo; 
              b) elaborazione dei piani di risoluzione a  livello  di
          gruppo conformemente agli articoli 12 e 13; 
              c) valutazione della possibilita'  di  risoluzione  dei
          gruppi a norma dell'art. 16; 
              d) esercizio  dei  poteri  di  affrontare  e  rimuovere
          impedimenti alla possibilita' di risoluzione delle crisi di
          gruppo a norma dell'art. 18; 
              e)  decisione  circa  la  necessita'  di  stendere   un
          programma di risoluzione di gruppo di cui all'art. 91 o 92; 
              f)  raggiungimento  dell'accordo  su  un  programma  di
          risoluzione di gruppo proposto a norma dell'art. 91 o 92; 
              g) coordinamento della comunicazione al pubblico  delle
          strategie e dei programmi di risoluzione di gruppo; 
              h)  coordinamento  dell'impiego   dei   meccanismi   di
          finanziamento istituiti a norma del titolo VII; 
              i) definizione dei requisiti  minimi  per  i  gruppi  a
          livello consolidato e di filiazione a norma dell'art. 45. 
              Inoltre,  i  collegi  di  risoluzione  possono   essere
          utilizzati quali forum di discussione di questioni inerenti
          alla risoluzione della crisi di un gruppo transfrontaliero. 
              2. Sono membri del collegio di risoluzione: 
              a) l'autorita' di risoluzione a livello di gruppo; 
              b) le autorita' di risoluzione di ciascuno Stato membro
          in  cui  e'  stabilita  una  filiazione  interessata  dalla
          vigilanza su base consolidata; 
              c) le autorita' di risoluzione degli  Stati  membri  in
          cui e' stabilita un'impresa madre di uno o  piu'  enti  del
          gruppo, che sia un'entita' di cui all'art. 1, paragrafo  1,
          lettera d); 
              d) le autorita' di risoluzione degli  Stati  membri  in
          cui sono ubicate le succursali significative; 
              e) l'autorita' di vigilanza su base  consolidata  e  le
          autorita' competenti degli Stati membri in cui  l'autorita'
          di risoluzione e' membro del collegio  di  risoluzione.  Se
          l'autorita' competente di uno Stato membro non e' la  banca
          centrale dello stesso, l'autorita' competente puo' decidere
          di essere accompagnata da  un  rappresentante  della  banca
          centrale dello Stato membro; 
              f) i  ministeri  competenti,  quando  le  autorita'  di
          risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione non
          sono i ministeri competenti; 
              g) l'autorita' responsabile dei sistemi di garanzia dei
          depositi  di  uno  Stato  membro,  quando  l'autorita'   di
          risoluzione di tale Stato membro e' membro del collegio  di
          risoluzione; 
              h) l'ABE, fatto salvo il paragrafo 4. 
              3. Le autorita' di risoluzione dei paesi terzi possono,
          qualora un'impresa madre o un  ente  stabiliti  nell'Unione
          abbiano un ente filiazione o una succursale che,  se  fosse
          situata  nell'Unione,  sarebbe  considerata  significativa,
          possono essere invitate, su loro richiesta,  a  partecipare
          al collegio di  risoluzione  in  qualita'  di  osservatori,
          purche'  siano  soggette   a   obblighi   di   riservatezza
          equivalenti, a giudizio  dell'autorita'  di  risoluzione  a
          livello di gruppo, a quelli stabiliti nell'art. 98. 
              4. L'ABE contribuisce  a  promuovere  e  monitorare  il
          funzionamento efficiente, efficace e uniforme  dei  collegi
          di risoluzione, tenendo conto delle  norme  internazionali.
          Essa e' invitata a tal fine a partecipare alle riunioni del
          collegio di risoluzione. L'ABE non ha diritti di  voto  per
          le votazioni che si svolgono  nell'ambito  dei  collegi  di
          risoluzione. 
              5. L'autorita' di risoluzione a livello di gruppo e' il
          presidente del collegio di risoluzione. In tale veste: 
              a) stabilisce per iscritto, previa consultazione  degli
          altri membri  del  collegio  di  risoluzione,  modalita'  e
          procedure per il funzionamento del collegio stesso; 
              b)  coordina  tutte  le  attivita'  del   collegio   di
          risoluzione; 
              c) ne indice e  presiede  tutte  le  riunioni  e  tiene
          pienamente informati,  in  anticipo,  tutti  i  membri  del
          collegio di risoluzione in merito all'organizzazione  delle
          riunioni del collegio stesso, alle questioni principali  in
          discussione e ai punti da prendere in considerazione; 
              d) comunica ai membri del collegio  di  risoluzione  le
          riunioni  previste  in  modo  che   possano   chiedere   di
          parteciparvi; 
              e) decide, in  funzione  delle  necessita'  specifiche,
          quali  membri  e  osservatori  invitare  a  partecipare   a
          determinate riunioni del collegio di  risoluzione,  tenendo
          conto dell'importanza che la questione da discutere riveste
          per tali membri e  osservatori,  segnatamente  dell'impatto
          potenziale sulla stabilita' finanziaria degli Stati  membri
          interessati; 
              f) tiene tempestivamente informati tutti i  membri  del
          collegio in merito alle  decisioni  e  all'esito  di  dette
          riunioni. 
              I membri che partecipano  al  collegio  di  risoluzione
          cooperano strettamente. 
              In deroga alla lettera e), le autorita' di  risoluzione
          hanno la facolta' di partecipare alle riunioni del collegio
          di risoluzione ogniqualvolta siano  all'ordine  del  giorno
          questioni oggetto di un processo  decisionale  congiunto  o
          relative a un'entita' del gruppo  ubicata  nel  loro  Stato
          membro. 
              6. Le autorita' di risoluzione a livello di gruppo  non
          sono tenute a costituire  un  collegio  di  risoluzione  se
          altri gruppi o collegi svolgono le funzioni  o  eseguono  i
          compiti previsti nel presente articolo e  rispettano  tutte
          le  condizioni  e  procedure,   incluse   quelle   relative
          all'appartenenza  e  alla  partecipazione  ai  collegi   di
          risoluzione, previste dal presente articolo e dall'art. 90.
          In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi di  risoluzione
          contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali
          altri gruppi o collegi. 
              7. Tenendo  conto  delle  norme  internazionali,  l'ABE
          elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione  per
          precisare le modalita' operative dei collegi di risoluzione
          nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1. 
              L'ABE  presenta  i  progetti  di  norme   tecniche   di
          regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. 
              Alla Commissione e' delegato il potere di  adottare  le
          norme  di  regolamentazione   di   cui   al   primo   comma
          conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
          n. 1093/2010." 
              "Art. 89 (Collegi europei di risoluzione). - 1.  Se  un
          ente di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo
          ha enti filiazione nell'Unione  stabiliti  in  due  o  piu'
          Stati membri, oppure  due  o  piu'  succursali  nell'Unione
          ritenute significative da  due  o  piu'  Stati  membri,  le
          autorita' di risoluzione degli Stati  membri  in  cui  sono
          stabiliti tali enti filiazioni nell'Unione o  in  cui  tali
          succursali  significative  sono  situate  costituiscono  un
          collegio europeo di risoluzione. 
              2.  Il  collegio  europeo  di  risoluzione  svolge   le
          funzioni  ed  esegue  i  compiti  di  cui  all'art.  88  in
          relazione agli enti filiazioni e, nella misura in cui detti
          compiti siano pertinenti, alle succursali. 
              3. Qualora le filiazioni nell'Unione siano detenute  da
          una  societa'  di  partecipazione   finanziaria   stabilita
          nell'Unione o le succursali significative facciano  capo  a
          detta  societa'  di  partecipazione  finanziaria  a   norma
          dell'art. 127, paragrafo 3, terzo  comma,  della  direttiva
          2013/36/UE,  il  collegio   europeo   di   risoluzione   e'
          presieduto dall'autorita' di risoluzione dello Stato membro
          in  cui  e'  ubicata  l'autorita'  di  vigilanza  su   base
          consolidata ai fini della vigilanza su base  consolidata  a
          norma di detta direttiva. 
              Laddove non si applichi il primo comma,  i  membri  del
          collegio europeo di risoluzione  designano  e  nominano  il
          presidente. 
              4. Gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco
          di  tutte  le  parti  pertinenti,  derogare  al   requisito
          dell'istituzione di un collegio europeo di  risoluzione  se
          altri gruppi o collegi, incluso un collegio di  risoluzione
          istituito a norma dell'art. 88, svolgono le stesse funzioni
          ed eseguono gli stessi  compiti  specificati  nel  presente
          articolo e soddisfano  tutte  le  condizioni  e  procedure,
          comprese   quelle   relative   all'appartenenza   e    alla
          partecipazione ai collegi europei di risoluzione,  previste
          dal presente articolo e dall'art. 90. In tal caso, tutti  i
          riferimenti ai collegi  europei  di  risoluzione  contenuti
          nella presente direttiva s'intendono  fatti  a  tali  altri
          gruppi o collegi. 
              5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo,
          il collegio europeo di risoluzione  funziona  conformemente
          all'art. 88 in tutti gli altri aspetti.".