Art. 70 Violazioni in materia di vinificazione e distillazione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea nonche' dalle relative disposizioni nazionali, non osserva i requisiti stabiliti nella predetta normativa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da due mesi a un anno. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000 e la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi a tre anni. Ai fini della presente legge, per chiusura temporanea di cui al presente comma si intende il divieto di introdurre o estrarre qualunque prodotto vitivinicolo dall'impianto oggetto del provvedimento. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vinifica uve appartenenti a varieta' che non siano classificate come varieta' di uve da vino nella classificazione delle varieta' di viti per la provincia o regione in cui tali uve sono state raccolte e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500; nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 ettolitri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve non classificate come uve da vino e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a euro 1.000. Non soggiace alla sanzione amministrativa chi pone in vendita al dettaglio o somministra mosti o vini ottenuti utilizzando uve non classificate, contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da terzi o in forma sfusa, che sono stati forniti con documenti dai quali non si puo' desumere la reale natura del prodotto. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce ovvero l'obbligo di eliminazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 75 per ogni 100 chilogrammi o litri di prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 45 a euro 250 per ogni 100 chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a euro 250; nel caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e si applica la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da tre mesi a un anno. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 1 tonnellata si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro. Chiunque viola l'obbligo di consegna ai distillatori o agli acetifici del vino di propria produzione a completamento del volume di alcol contenuto nei sottoprodotti, nel rispetto delle percentuali riferite al volume di alcol contenuto nel vino prodotto, ai sensi delle disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. E' sempre disposto l'avvio alla distilleria o all'acetificio, previa denaturazione, del quantitativo di vino non consegnato. La mancata o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi delle disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola l'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli derivanti da superfici abusivamente piantate, a decorrere dal 1º settembre 1998, con uve classificate come uve da vino, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. Alla medesima sanzione soggiace chi sottopone a rifermentazione le vinacce ottenute dai prodotti di cui al periodo precedente per scopi diversi dalla distillazione. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' dalle relative norme applicative dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 45.000 euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale sull'immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a tale consumo. Qualora il fatto si riferisca a variazioni non superiori al 10 per cento dei limiti stabiliti dalla stessa normativa, all'inosservanza di obblighi di presentazione delle previste dichiarazioni all'autorita' competente o all'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 76, comma 4. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni in materia di aggiunta delle sostanze rivelatrici nei vini destinati alle distillazioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. In caso di mancata aggiunta della sostanza rivelatrice, la sanzione e' pari a 5.000 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti e frizzanti, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 9.000 euro. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le norme per l'elaborazione e le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 nonche' delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
Note all'art. 70: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 2. - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 251/2014 si veda nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 55 del regolamento del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9 aprile 2015, n. L 93: «Art. 5 - (Indicazione della provenienza). 1. L'indicazione della provenienza, di cui all'art. 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 e' realizzata come segue: a) per i vini di cui all'allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, e' utilizzata una delle seguenti menzioni: i) i termini "vino di (...)" oppure "prodotto in (...)", oppure "prodotto di (...)", o termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate; per i vini transfrontalieri prodotti con determinate varieta' di uve da vino ai sensi dell'art. 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, puo' figurare solo il nome di uno o piu' Stati membri o del paese terzo o di paesi terzi; ii) i termini «vino della Comunita' europea» o termini equivalenti, oppure «miscela di vini di diversi paesi della Comunita' europea» nel caso di una miscela di vini originari di diversi Stati membri, oppure per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di piu' paesi terzi, i termini «miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunita' europea» o «miscela di vini di ...» completati dai nomi dei paesi terzi di cui trattasi; iii) i termini «vino della Comunita' europea» o termini equivalenti, oppure «vino ottenuto in (...) da uve vendemmiate in ...», completato dal nome degli Stati membri in causa, per i vini vinificati in uno Stato membro a partire da uve vendemmiate in un altro Stato membro, oppure per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, il termini «vino ottenuto in (...) da uve vendemmiate in (...)», con il nome dei paesi terzi di cui trattasi; (31) b) per i vini di cui all'allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, e' utilizzata una delle seguenti menzioni: i) i termini "vino di (...)" oppure "prodotto in (...)", oppure "prodotto di (...)", oppure "sekt di (...)", o termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate; ii) i termini «prodotto in (...)», o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui avviene la seconda fermentazione; (31) c) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini "vino di (...)" oppure "prodotto in (...)", oppure "prodotto di (...)", o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate; per le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette transfrontaliere e' indicato solo il nome di uno o piu' Stati membri o paesi terzi. (31) Il presente paragrafo fa salvi gli articoli 56 e 67. 2. L'indicazione della provenienza, di cui all'art. 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 sulle etichette del mosto, del mosto in fermentazione, del mosto concentrato o del vino nuovo ancora in fermentazione e' realizzata come segue: a) «mosto di (...)» oppure «mosto prodotto in (...)» o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o di un territorio che fa parte dello Stato membro in cui il prodotto e' ottenuto; b) «miscela di prodotti ottenuti in due o piu' paesi della Comunita' europea» se si tratta di un taglio di prodotti elaborati in due o piu' Stati membri; c) «mosto ottenuto a (...) da uve raccolte in (...)» per il mosto di uve che non e' stato elaborato nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve. 3. Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro puo' essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito.».