Art. 70 
 
Modifiche all'articolo 158 del codice  della  giustizia  contabile  -
               Difesa delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 158, comma 2, del codice della giustizia  contabile
dopo le parole «la disposizione dell'articolo 417-bis del  codice  di
procedura civile»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  quella
dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al  codice  di
procedura civile». 
 
          Note all'art. 70: 
 
              - Si riporta l'articolo 158 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 158 (Difesa delle pubbliche amministrazioni). -
          1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare  in  giudizio
          da un proprio dirigente o da un  funzionario  appositamente
          delegato. 
                2. Per le amministrazioni  statali  e  equiparate  si
          applica,  anche  in  grado  di  appello,  la   disposizione
          dell'articolo  417-bis  del  codice  di  procedura  civile,
          nonche' quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni  di
          attuazione del codice di procedura civile.».