Art. 70 
 
Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga 
 
  1.  All'articolo  22  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo  periodo,  le  parole  "nove  settimane"  sono
sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove  settimane
per periodi decorrenti dal  23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i
soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia' autorizzato
un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque  settimane
sono riconosciute secondo le modalita' di cui all'articolo  22-ter  e
tenuto conto  di  quanto  disciplinato  dall'articolo  22-quater.  E'
altresi'  riconosciuto  un  eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente  comma
per periodi decorrenti dal 1°  settembre  2020  al  31  ottobre  2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori  di  lavoro  dei
settori turismo, fiere e congressi, parchi  divertimento,  spettacolo
dal vivo  e  sale  cinematografiche,  e'  possibile  usufruire  delle
predette  quattro  settimane  anche  per  periodi  precedenti  al  1°
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente  fruito  il
periodo  precedentemente  concesso  fino  alla  durata   massima   di
quattordici settimane." e, all'ultimo periodo, le parole "ne'  per  i
datori di lavoro che hanno  chiuso  l'attivita'  in  ottemperanza  ai
provvedimenti  di  urgenza  emanati  per  far  fronte   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" sono soppresse; 
  b) il primo periodo del comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel  limite
massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a  decorrere  dal
23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti  gia'  in  forza  alla
data del 25 marzo 2020."; 
  c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1. il sesto periodo e' soppresso; 
    2. al settimo periodo le parole: "dal  predetto  Ministero"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "dal  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali.". 
  d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: "4-bis. Ai  sensi
dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa  attuazione,
l'INPS comunica settimanalmente  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  le
risultanze, anche in via prospettica, delle  autorizzazioni  e  delle
erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni
e province autonome. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  da  adottare  entro  il  30  giugno  2020  si  provvede   ad
individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili
all'INPS per le finalita' di cui all'articolo 22-ter, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8." 
  e) dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente: 
  «5-quater.  Le  risorse  finanziarie  dei  Fondi  di   solidarieta'
bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
possono essere utilizzate dalle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, a condizione che  alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalita'
di  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  integrativa  rispetto  a
prestazioni  connesse  a  trattamenti   di   integrazione   salariale
ordinaria,  straordinaria  e  in  deroga  previste  dalla   normativa
vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell'articolo 40  del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
relative prestazioni.» 
  f) al comma 6 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il  datore
di lavoro e', in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i
dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale,  secondo
le modalita' stabilite dall'Istituto, entro  il  giorno  20  di  ogni
mensilita' successiva a quella in cui  e'  collocato  il  periodo  di
integrazione salariale"; 
  g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  "6-bis. Esclusivamente per i datori di  lavoro  di  cui  all'ultimo
periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 puo',  altresi',
essere concesso con la modalita' di cui all'articolo  7  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.". 
  2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  1.642,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.