Articolo 71
Disposizioni inapplicabili   a   seguito   della   sottoscrizione  di
                        contratti collettivi

   1.  Ai  sensi  dell'art.  69,  comma 1, secondo periodo, a seguito
della  stipulazione  dei  contratti  collettivi  per  il  quadriennio
1994-1997,   cessano  di  produrre  effetti  per  ciascun  ambito  di
riferimento  le  norme  di  cui  agli  allegati  A)  e B) al presente
decreto,  con  le  decorrenze  ivi  previste, in quanto contenenti le
disposizioni   espressamente   disapplicate  dagli  stessi  contratti
collettivi.  Rimangono  salvi  gli  effetti  di quanto previsto dallo
stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilita'
delle  norme  incompatibili  con quanto disposto dalla contrattazione
collettiva nazionale.
   2.  Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di
produrre   effetti,   a  seguito  della  stipulazione  dei  contratti
collettivi  della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato
C), con le decorrenze ivi previste.
   3.  Alla  fine  della  tornata  contrattuale 1998-2001 per tutti i
comparti  ed  aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati
del  presente  decreto,  ai  sensi  dell'articolo 69, comma 1, ultimo
periodo.   La   contrattazione  relativa  alla  tornata  contrattuale
1998-2001,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  provvedera' alla
disapplicazione  espressa  delle disposizioni generali o speciali del
pubblico  impiego,  legislative  o recepite in decreto del Presidente
della  Repubblica,  che risulteranno incompatibili con la stipula dei
contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.