ART. 71
                    (attuazione degli interventi)

   1.    Le    funzioni    di    studio    e   di   progettazione   e
tecnico-organizzative  attribuite  alle  Autorita'  di bacino possono
essere   esercitate   anche  mediante  affidamento  di  incarichi  ad
istituzioni  universitarie,  liberi  professionisti  o organizzazioni
tecnico-professionali   specializzate,  in  conformita'  ad  apposite
direttive  impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4.
   2. L'esecuzione di opere di pronto intervento puo' avere carattere
definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
   3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai
sensi  della  presente  sezione sono soggetti a registrazione a tassa
fissa.