Art. 71. 
                        (Societa' pubbliche) 
 
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 a) il comma 12 e' sostituito dai seguenti: 
"12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  1,  commi  459,  460,
461, 462 e 463, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  ovvero  da
eventuali disposizioni  speciali,  gli  statuti  delle  societa'  non
quotate, direttamente o indirettamente  controllate  dallo  Stato  ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice  civile,
si adeguano alle seguenti disposizioni: 
 a)  ridurre  il  numero  massimo  dei  componenti  degli  organi  di
amministrazione  a  cinque  se  le  disposizioni  statutarie  vigenti
prevedono un numero massimo di componenti superiore  a  cinque,  e  a
sette se  le  citate  disposizioni  statutarie  prevedono  un  numero
massimo di componenti superiore a sette.  I  compensi  deliberati  ai
sensi  dell'articolo  2389,  primo  comma,  del  codice  civile  sono
ridotti, in sede di prima applicazione delle  presenti  disposizioni,
del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati  per
ciascun componente dell'organo di amministrazione; 
 b) prevedere che al presidente  possano  essere  attribuite  deleghe
operative con delibera dell'assemblea dei soci; 
 c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente  contemplata
dagli statuti, ovvero prevedere che la carica  stessa  sia  mantenuta
esclusivamente quale modalita' di individuazione  del  sostituto  del
presidente in caso di assenza o  impedimento,  senza  dare  titolo  a
compensi aggiuntivi; 
 d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto  previsto
ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni  a  un
solo  componente,  al  quale  soltanto  possono  essere  riconosciuti
compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile; 
 e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla  lettera  d),  fermo
quanto previsto ai  sensi  della  lettera  b),  la  possibilita'  che
l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche
ad altri membri  dell'organo  stesso,  a  condizione  che  non  siano
previsti compensi aggiuntivi; 
 f)  prevedere  che  la  funzione  di  controllo  interno   riferisca
all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto  previsto  dal
comma  12-bis,  a  un  apposito  comitato  eventualmente   costituito
all'interno dell'organo di amministrazione; 
 g) prevedere il divieto di  corrispondere  gettoni  di  presenza  ai
componenti degli organi sociali. 
12-bis. Le societa' di cui al comma 12 provvedono a limitare ai  casi
strettamente necessari  la  costituzione  di  comitati  con  funzioni
consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga
a quanto previsto dal comma 12, lettera d), puo' essere  riconosciuta
a  ciascuno  dei  componenti  di  tali  comitati  una   remunerazione
complessivamente  non  superiore  al  30  per  cento   del   compenso
deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo"; 
 b) al comma 27, le parole: "o indirettamente" sono soppresse; 
 c) dopo il comma 27 e' inserito il seguente: 
"27-bis.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato  restano  ferme   le
competenze del Ministero dell'economia e delle finanze gia'  previste
dalle disposizioni vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. In caso di costituzione  di  societa'  che  producono
servizi di interesse generale e di assunzione  di  partecipazioni  in
tali  societa',  le  relative  partecipazioni  sono   attribuite   al
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che  esercita  i  diritti
dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia"; 
 d) dopo il comma 28 e' inserito il seguente: 
"28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di  cui
al comma 28 e' data con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente  per  materia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"; 
 e) al comma 29, le parole: "Entro  diciotto  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Entro trentasei mesi" ed e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per le societa' partecipate dallo  Stato,  restano
ferme  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  alienazione   di
partecipazioni"; 
 f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti: 
"32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296,  si  interpreta  nel  senso  che  non  puo'  essere  nominato
amministratore di ente, istituzione,  azienda  pubblica,  societa'  a
totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei  cinque
anni  precedenti  incarichi  analoghi,  abbia  registrato,  per   tre
esercizi consecutivi, un  progressivo  peggioramento  dei  conti  per
ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. 
32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per  le
partecipazioni in societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati". 
 
          Note all'art. 71: 
          - Si riporta il testo dei commi 27 e 29 dell'art.  3  della
          gia' citata legge n. 244 del 2007,  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
          «27. Al fine di tutelare la concorrenza e  il  mercato,  le
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non  possono  costituire
          societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni
          e  di  servizi   non   strettamente   necessarie   per   il
          perseguimento delle proprie  finalita'  istituzionali,  ne'
          assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche  di
          minoranza,  in  tali  societa'.  E'   sempre   ammessa   la
          costituzione di societa' che producono servizi di interesse
          generale e che  forniscono  servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          l'assunzione di partecipazioni in tali  societa'  da  parte
          delle amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito  dei
          rispettivi livelli di competenza.». 
          «29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, le amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
          rispetto delle procedure ad  evidenza  pubblica,  cedono  a
          terzi le societa' e le partecipazioni vietate ai sensi  del
          comma 27. Per le societa' partecipate dello Stato,  restano
          ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di
          partecipazioni.».