Art. 71 
 
                      Vigilanza dell'Autorita' 
 
                  (artt. 14 e 16 d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 6, comma  7,  lettera  m),
del codice, vigila sul sistema di  qualificazione,  e  a  tale  fine,
anche effettuando ispezioni, anche  senza  preavviso,  o  richiedendo
qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA: 
    a) operino secondo le  procedure,  anche  di  controllo  interno,
presentate in  sede  di  richiesta  di  autorizzazione  ed  approvate
dall'Autorita' stessa; 
    b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilita' di
conflitti di interesse; 
    c) rilascino le attestazioni nel  pieno  rispetto  dei  requisiti
stabiliti nell'articolo 63, e nel capo III del presente titolo; 
    d) applichino le tariffe di cui all'allegato C - parte I; 
    e) svolgano la propria attivita' conformemente a quanto  previsto
dall'articolo 70. 
    2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorita',  ai  fini
di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su  motivata  e
documentata istanza di una  impresa  ovvero  di  una  SOA  o  di  una
stazione appaltante. Sull'istanza di verifica l'Autorita', disposti i
necessari accertamenti anche a mezzo  dei  propri  uffici  e  sentita
l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta  giorni  nei
modi e con gli effetti previsti dal comma 3. 
    3. L'Autorita', sentiti la SOA e l'impresa della cui attestazione
si tratta, nonche' il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso
di  istanza  di  verifica,  acquisite  le  informazioni   necessarie,
provvede entro sessanta giorni ad  indicare  alla  SOA  le  eventuali
condizioni da osservarsi  nell'esecuzione  del  contratto  stipulato,
ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare  l'attestazione,
assegnando alla SOA un termine  congruo,  non  inferiore  a  quindici
giorni.  L'inadempienza  da  parte   della   SOA   alle   indicazioni
dell'Autorita'  costituisce   comportamento   valutabile   ai   sensi
dell'articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non  provveda  alla
sospensione  o   all'annullamento   dell'attestazione   nel   termine
assegnato, l'Autorita', previo avviso di avvio del procedimento  alla
SOA e all'impresa interessata ove  non  ostino  ragioni  di  urgenza,
provvede di ufficio  alla  sospensione  o  all'annullamento,  dandone
tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata. 
    4. L'Autorita' provvede periodicamente alla verifica  a  campione
di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di  anno  in  anno
fissato dalla stessa Autorita'. 
    5. L'Autorita' controlla le determinazioni assunte dalle  SOA  in
merito  ai   contratti   stipulati   dalle   imprese   per   ottenere
l'attestazione qualora le imprese interessate ne  facciano  richiesta
entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva  conoscenza
delle determinazioni stesse. 
 
              Note all'art. 71 
              - Il testo dell'articolo 6, comma 7,  lettera  m),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “7. Oltre a svolgere i compiti  espressamente  previsti
          da altre norme, l'Autorita': 
              a) - l) (omissis) 
              m)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con   le
          modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo  5;
          nell'esercizio   di   tale   vigilanza   l'Autorita'   puo'
          annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
          attestazione, le attestazioni  rilasciate  in  difetto  dei
          presupposti  stabiliti   dalle   norme   vigenti,   nonche'
          sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;”.