Art. 71 

 
Elenco  esaustivo  delle  condizioni   che   possono   corredare   le
  autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze
  radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come
  precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1, entro  i  limiti
  consentiti ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Codice 

 
  1. Il punto 4,  della  Parte  A,  dell'Allegato  n.1,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal  seguente:  "4.
garantire  l'accessibilita'  dei  numeri  del  piano   nazionale   di
numerazione, dei servizi  di  comunicazione  elettronica  dei  numeri
dello spazio di numerazione  telefonica  europeo,  dei  numeri  verdi
internazionali  universali  e,  se  tecnicamente  ed   economicamente
fattibile, dei  piani  di  numerazione  di  altri  Stati  membri  per
l'utente finale nonche' le condizioni conformemente al  Capo  IV  del
Titolo II del Codice". 
  2. Il punto 8,  della  Parte  A,  dell'Allegato  n.1,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal  seguente:  "8.
rispettare le norme  sulla  tutela  dei  consumatori  specifiche  del
settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le  condizioni
in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice  e  le  condizioni
relative all'accessibilita' per gli utenti  disabili  in  conformita'
all'articolo 57 del Codice". 
  3. Dopo il punto 11, della Parte A, dell'Allegato n.1, del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "11-bis.
garantire le comunicazioni delle autorita' pubbliche per avvisare  il
pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi
calamita'.". 
  4. Il punto 12, della  Parte  A,  dell'Allegato  n.1,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:  "12.
garantire le comunicazioni, in  caso  di  catastrofi  naturali  o  di
emergenze nazionali, tra i  servizi  di  emergenza  e  le  autorita',
nonche' le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico". 
  5. Al punto 15, della  Parte  A,  dell'Allegato  n.1,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole:  "decreto  legislativo
12 novembre 1996, n. 615" sono sostituite  dalle  seguenti:  "decreto
legislativo 2 novembre 2007, n. 194,  e  del  decreto  legislativo  9
maggio 2001, n. 269". 
  6. Dopo il punto 18, della Parte A, dell'Allegato n.1, del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "18-bis.
obblighi di trasparenza per i  fornitori  di  reti  di  comunicazioni
pubbliche  che  forniscono  al  pubblico  servizi  di   comunicazione
elettronica al fine  di  garantire  la  connessione  punto  a  punto,
conformemente agli obiettivi ed ai principi di  cui  all'articolo  13
del Codice, la divulgazione delle eventuali condizioni  che  limitano
l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro  utilizzo  qualora
tali  condizioni  siano  previste  in  conformita'  con  il   diritto
dell'Unione  europea  nonche',  ove   necessario   e   proporzionato,
l'accesso  da  parte  delle  autorita'   di   regolamentazione   alle
informazioni   necessarie   per   verificare   l'accuratezza    della
divulgazione.". 
  7. Il punto 1,  della  Parte  B,  dell'Allegato  n.1,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal  seguente:  "1.
obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di  tecnologia
per il quale sono stati concessi i  diritti  d'uso  della  frequenza,
compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualita'.". 
  8. Il punto 2,  della  Parte  B,  dell'Allegato  n.1,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal  seguente:  "2.
uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II  del
Titolo I del Codice". 
  9. Dopo il punto 8, della Parte B, dell'Allegato n.1,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:  "8-bis.
obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze". 
  10. Il punto 1, della  Parte  C,  dell'Allegato  n.1,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal  seguente:  "1.
la designazione del servizio per il quale e'  utilizzato  il  numero,
ivi compresa qualsiasi condizione connessa  alla  fornitura  di  tale
servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi  che
si possono applicare alla  serie  di  numeri  specifici  al  fine  di
garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 13 del
Codice.". 
  11. Al punto 4, della Parte C,  dell'Allegato  n.  1,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "degli abbonati"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei contraenti". 
 
          Note all'art. 71: 
              Il  testo  dell'Allegato  n.  1  del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Allegato n. 1 
              (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1) 
              Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare
          le autorizzazioni generali (Parte  A),  i  diritti  di  uso
          delle frequenze radio (Parte B) e i diritti  di  uso  delle
          numerazioni (Parte C)  come  precisato  agli  articoli  28,
          comma 1 e 33, comma 1 del Codice. 
              A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono: 
                1.  contribuire   al   finanziamento   del   servizio
          universale in conformita' al Capo IV, sezione I, del Titolo
          II del Codice; 
                2. corrispondere i diritti  amministrativi  ai  sensi
          dell'articolo 34; 
                3.  garantire  l'interoperabilita'  dei   servizi   e
          interconnessione delle reti conformemente al Capo  III  del
          Titolo II del Codice; 
                4. garantire l'accessibilita' dei  numeri  del  piano
          nazionale di  numerazione,  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica  dei  numeri  dello   spazio   di   numerazione
          telefonica  europeo,  dei   numeri   verdi   internazionali
          universali e, se tecnicamente ed economicamente  fattibile,
          dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente
          finale nonche' le condizioni conformemente al Capo  IV  del
          Titolo II del Codice; 
                5.  rispettare   la   normativa   ambientale   e   la
          pianificazione  urbana  e  rurale,  obblighi  e  condizioni
          relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo
          pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione
          e  alla   condivisione   degli   impianti   e   dei   siti,
          conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa,
          ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria  o  tecnica
          necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei  lavori
          di infrastruttura; 
                6.   rispettare   gli   obblighi   di    trasmissione
          conformemente al Capo IV, sezione III  del  Titolo  II  del
          Codice; 
                7. garantire la protezione dei dati  personali  e  la
          tutela della  vita  privata  specifiche  al  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  conformemente  alla  normativa
          nazionale e comunitaria in materia; 
                8. rispettare le norme sulla tutela  dei  consumatori
          specifiche del settore  delle  comunicazioni  elettroniche,
          ivi comprese le condizioni in conformita' al  Capo  IV  del
          Titolo   II   del   Codice   e   le   condizioni   relative
          all'accessibilita' per gli utenti disabili  in  conformita'
          all'articolo 57 del Codice; 
                9. rispettare le restrizioni  relative  ai  contenuti
          illegali  delle  trasmissioni,   in   conformita'   decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 70,  nel  mercato  interno  e
          restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto  nocivo
          ai sensi dell'articolo 2-bis, paragrafo 2, della  direttiva
          89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,  relativa  al
          coordinamento  di  determinate  disposizioni   legislative,
          regolamentari e  amministrative  degli  Stati  appartenenti
          all'Unione europea concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
                10. presentare le informazioni in osservanza  di  una
          procedura di presentazione  della  dichiarazione  ai  sensi
          dell'articolo 25, comma 4, e per  altri  scopi  contemplati
          dall'articolo 33 del Codice; 
                11. assicurare le prestazioni ai fini  di  giustizia,
          di  cui  all'articolo  96  del  Codice,   sin   dall'inizio
          dell'attivita'; 
                11-bis. garantire le  comunicazioni  delle  autorita'
          pubbliche per avvisare il pubblico di minacce  imminenti  e
          per attenuare le conseguenze di gravi calamita'; 
                12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi
          naturali  o  di  emergenze  nazionali,  tra  i  servizi  di
          emergenza  e  le   autorita',   nonche'   le   trasmissioni
          radiotelevisive destinate al pubblico; 
                13. rispettare le  norme  relative  alla  limitazione
          dell'esposizione delle persone ai campi magnetici  prodotti
          dalle reti di  comunicazione  elettronica,  in  conformita'
          alle norme comunitarie; 
                14. rispettare gli obblighi  di  accesso  diversi  da
          quelli  di  cui  all'articolo  28,  comma  2   del   Codice
          applicabili alle imprese che forniscono reti o  servizi  di
          comunicazione elettronica, conformemente al  Capo  III  del
          Titolo II dello stesso Codice; 
                15. mantenere l'integrita' delle  reti  pubbliche  di
          comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo  IV  del
          Titolo II del Codice,  anche  mediante  le  condizioni  per
          prevenire  interferenze  elettromagnetiche  tra  reti   e/o
          servizi di comunicazione elettronica ai sensi  del  decreto
          legislativo  2  novembre  2007,  n.  194,  e  del   decreto
          legislativo 9 maggio 2001,  n.  269  in  materia  di  norme
          armonizzate sulla compatibilita' elettromagnetica; 
                16.  garantire  la  sicurezza  delle  reti  pubbliche
          contro  l'accesso  non  autorizzato,   conformemente   alla
          normativa nazionale e comunitaria in materia; 
                17. rispettare le condizioni per l'uso  di  frequenze
          radio, conformemente all'articolo 7, comma  2  del  decreto
          legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora  l'uso  non  sia
          soggetto alla concessione di diritti di uso individuali  in
          conformita' dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice; 
                18. rispettare  le  misure  volte  ad  assicurare  il
          rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo  20
          del Codice; 
                18-bis. obblighi di trasparenza per  i  fornitori  di
          reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al  pubblico
          servizi di comunicazione elettronica al fine  di  garantire
          la connessione punto a punto, conformemente agli  obiettivi
          ed ai principi  di  cui  all'articolo  13  del  Codice,  la
          divulgazione  delle  eventuali  condizioni   che   limitano
          l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo
          qualora tali condizioni siano previste in  conformita'  con
          il diritto dell'Unione europea nonche',  ove  necessario  e
          proporzionato,  l'accesso  da  parte  delle  autorita'   di
          regolamentazione   alle   informazioni    necessarie    per
          verificare l'accuratezza della divulgazione. 
              B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle
          frequenze radio sono: 
                1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare  un
          tipo di tecnologia per  il  quale  sono  stati  concessi  i
          diritti d'uso della frequenza, compresi,  se  del  caso,  i
          requisiti di copertura e di qualita'; 
                2.  uso  effettivo  ed  efficiente  dei   numeri   in
          conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 
                3.  condizioni  tecniche  e  operative  per   evitare
          interferenze  dannose  e  per  limitare  l'esposizione  del
          pubblico ai campi elettromagnetici, qualora  siano  diverse
          da quelle previste dall'autorizzazione generale; 
                4. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del
          Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale
          di ripartizione delle frequenze; 
                5.  trasferimento  dei  diritti  su  iniziativa   del
          titolare e relative condizioni in conformita'  al  Capo  II
          del Titolo I del Codice; 
                6. contributi per l'uso in  conformita'  all'articolo
          35 del Codice; 
                7.  ogni  impegno  che  l'impresa  cui   sono   stati
          attribuiti i diritti di uso abbia  assunto  nell'ambito  di
          una procedura di gara o di selezione comparativa; 
                8. obblighi derivanti  dagli  accordi  internazionali
          relativi all'uso delle frequenze; 
                8-bis. obblighi  specifici  di  un  uso  sperimentale
          delle radiofrequenze. 
              C. Condizioni della concessione di diritti di  uso  dei
          numeri sono: 
                1. la designazione  del  servizio  per  il  quale  e'
          utilizzato il numero,  ivi  compresa  qualsiasi  condizione
          connessa alla  fornitura  di  tale  servizio,  per  evitare
          dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che  si  possono
          applicare  alla  serie  di  numeri  specifici  al  fine  di
          garantire   la   tutela   del   consumatore   conformemente
          all'articolo 13 del Codice; 
                2.  l'uso  effettivo  ed  efficiente  dei  numeri  in
          conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 
                3. il rispetto delle norme in materia di portabilita'
          del numero in conformita' al Capo  IV  del  Titolo  II  del
          Codice; 
                4. obbligo di fornire le informazioni  degli  elenchi
          pubblici dei contraenti ai fini degli articoli 55 e 75  del
          Codice; 
                5. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del
          Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale
          di numerazione; 
                6.  trasferimento  dei  diritti  su  iniziativa   del
          titolare e relative condizioni in conformita'  al  Capo  II
          del Titolo I del Codice; 
                7. contributi per l'uso in  conformita'  all'articolo
          35 del Codice; 
                8.  ogni  impegno  che  l'impresa  cui   sono   stati
          attribuiti i diritti di uso abbia  assunto  nell'ambito  di
          una procedura di gara o di selezione comparativa; 
                9. obblighi derivanti  dagli  accordi  internazionali
          relativi all'uso dei numeri.".