Art. 71. (Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali) 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione ai privati, si applicano anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.
Nota all'art. 71: - La legge 5 febbraio 1992, n. 177, recante "Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50.