(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 71)
                              Art. 71. 
                             Delegazioni 

 
  L'esattore deve versare ad ogni scadenza,  con  l'obbligo  del  non
riscosso come riscosso: 
    1) al Ministero del tesoro: Direzione generale del tesoro,  Cassa
depositi e  prestiti  ed  Istituti  di  previdenza,  l'importo  delle
delegazioni rilasciate dai comuni a norme del testo unico  2  gennaio
1913, n. 453, del regolamento 23 marzo 1919,  n.  1058  e  del  regio
decreto-legge 23 ottobre 1927, n.  2047,  effettuando  il  versamento
presso la sezione di tesoreria provinciale; 
    2) agli altri delegatari, l'importo delle delegazioni  rilasciate
sulle entrate la cui riscossione sia stata assunta con l'obbligo  del
non riscosso come riscosso. Tali delegazioni  devono  essere  firmate
dall'esattore. 
  In caso di ritardo nel versamento,  l'esattore  deve  corrispondere
l'indennita'  di  mora  nella  misura  indicata  dall'art.  65  e  il
delegatario puo' chiedere al ricevitore provinciale di promuovere  la
procedura coattiva ai sensi degli articoli 66 e seguenti.