Art. 71. Ammortamento dei costi ad utilizzazione pluriennale I costi relativi a studi e ricerche diretti alla acquisizione dei beni immateriali di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 69 sono deducibili nel periodo di imposta in cui sono stati sostenuti per una quota non superiore al cinquanta per cento. L'eccedenza concorre a formare il costo ammortizzabile di cui all'art. 69 se il risultato degli studi e ricerche e' stato positivo; in caso contrario e' deducibile o integralmente nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti gli ultimi costi o in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi, ma non oltre il quarto. Le spese di pubblicita' sono deducibili o per l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute o per quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi. Ogni altro costo ad utilizzazione pluriennale e' deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun periodo d'imposta. I costi ad utilizzazione pluriennale, comprese le spese di costituzione, sostenuti dalle imprese di nuova costituzione, nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono stati conseguiti i primi ricavi sono deducibili nel periodo stesso e nei quattro successivi per una parte non superiore, in ciascun periodo, al cinquanta per cento del loro ammontare complessivo. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese stesse nei suddetti periodi d'imposta sono deducibili, nella proporzione di cui al primo comma dell'art. 58, per un quinto del loro ammontare nel periodo d'imposta in cui sono Stati conseguiti i primi ricavi e per un quinto in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.