Art. 71.
         Ammortamento dei costi ad utilizzazione pluriennale



I  costi  relativi a studi e ricerche diretti alla acquisizione dei
beni  immateriali  di  cui  al primo ed al secondo comma dell'art. 69
sono  deducibili  nel  periodo di imposta in cui sono stati sostenuti
per  una  quota  non  superiore  al  cinquanta per cento. L'eccedenza
concorre  a  formare il costo ammortizzabile di cui all'art. 69 se il
risultato degli studi e ricerche e' stato positivo; in caso contrario
e'  deducibile  o  integralmente  nel periodo di imposta successivo a
quello  in  cui  sono  stati  sostenuti  gli  ultimi costi o in quote
costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi, ma non oltre il
quarto.

Le  spese  di  pubblicita' sono deducibili o per l'intero ammontare
nel  periodo  d'imposta  in  cui  sono  state  sostenute  o per quote
costanti nel periodo stesso e nei due successivi.

Ogni  altro  costo  ad  utilizzazione pluriennale e' deducibile nel
limite della quota imputabile a ciascun periodo d'imposta.

I   costi  ad  utilizzazione  pluriennale,  comprese  le  spese  di
costituzione,  sostenuti  dalle  imprese  di  nuova costituzione, nei
periodi  d'imposta  anteriori a quello in cui sono stati conseguiti i
primi  ricavi  sono  deducibili  nel  periodo  stesso  e  nei quattro
successivi  per  una  parte  non  superiore,  in  ciascun periodo, al
cinquanta  per  cento  del  loro ammontare complessivo. Gli interessi
passivi sostenuti dalle imprese stesse nei suddetti periodi d'imposta
sono  deducibili,  nella  proporzione di cui al primo comma dell'art.
58,  per  un  quinto  del loro ammontare nel periodo d'imposta in cui
sono  Stati conseguiti i primi ricavi e per un quinto in ciascuno dei
quattro periodi d'imposta successivi.