Articolo 71. Conseguenze della nullita' di un trattato in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. 1. Nel caso di un trattato che sia nullo in base all'articolo 53, le parti sono tenute: a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiuto in base ad una disposizione che sia in contrasto con la norma imperativa di diritto internazionale generale. 2. Nel caso di un trattato che diventi nullo ed abbia termine in base all'articolo 64, la cessazione della validita' di un trattato: a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato; b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti che si siano venuti a creare a motivo dell'esecuzione del trattato prima della cessazione della sua validita': tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni non possono essere conservati in seguito che nella misura in cui la loro conservazione non sia in contrasto con la nuova norma imperativa di diritto internazionale generale.