Art. 71. Ammissione al corso Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Universita' straniera; si prescinde per l'ammissione dal requisito della cittadinanza italiana. In ciascuna sede e per ciascun corso e' costituita una commissione per l'esame di ammissione, composta da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra sei designati dal consiglio di facolta' e uno estratto a sorte tra tre designati dal Consiglio universitario nazionale, appartenenti al gruppo di discipline cui si riferisce il corso. L'esame d'ammissione consiste in una, prova scritta e in un colloquio. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La commissione dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60. Al termine della prova di esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle singole prove. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. In caso di rinunce degli aventi diritto prima dello inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. I cittadini non italiani sono ammessi al dottorato di ricerca in sopranumero nel limite della meta' dei posti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 70, con arrotondamento all'unita' per eccesso. Nel rispetto del limite massimo di cui al precedente art. 70 e con le stesse modalita' concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo, delle scuole secondarie superiori.