ART. 71.

  Chiunque,  in  violazione  delle  norme  di  legge  in  materia  di
adozione,  affida  a  terzi con carattere di definitivita' un minore,
ovvero  lo  avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
  Se  il  fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il
minore  e'  affidato  per  ragioni  di  educazione, di istruzione, di
vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'.
  Se  il  fatto  e'  commesso  dal  genitore  la condanna comporta la
perdita  della  relativa  potesta'  e  l'apertura  della procedura di
adottabilita';  se  e'  commesso  dal  tutore  consegue  la rimozione
dall'ufficio;  se e' commesso dalla persona cui il minore e' affidato
consegue  la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi
e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
  Se  il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un
pubblico  servizio,  da esercenti la professione sanitaria o forense,
da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi
di  cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena e'
raddoppiata.
  La  pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica
anche  a  coloro  che,  consegnando  o  promettendo  denaro  od altra
utilita'  a  terzi,  accolgono  minori  in  illecito  affidamento con
carattere  di  definitivita'.  La condanna comporta la inidoneita' ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio
tutelare.
  Chiunque   svolge   opera  di  mediazione  al  fine  di  realizzare
l'affidamento  di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino
ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.