Art. 71 
                Accantonamenti per rischi su crediti 
 
  1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi  su  crediti
sono deducibili, in ciascun esercizio,  nel  limite  dello  0,50  per
cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti  in  bilancio
che derivano dalle cessioni di beni e dalle  prestazioni  di  servizi
indicate nel comma 1 dell'articolo 53 ovvero, per le  aziende  e  gli
istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito  alla
clientela. La deduzione non  e'  piu'  ammessa  quando  il  fondo  ha
raggiunto il 5 per cento dei crediti sopra indicati  esistenti  alla,
fine dell'esercizio. 
  2.  Le  perdite  sui  crediti  di  cui  al  comma  1   verificatesi
nell'esercizio  sono   deducibili,   ai   sensi   dell'articolo   66,
limitatamente alla parte del loro ammontare che non  trova  copertura
nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta  superiore  al  5  per
cento dell'ammontare dei crediti l'eccedenza concorre  a  formare  il
reddito dell'esercizio stesso. 
  3. Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi  di  mora
sono deducibili in ciascun esercizio, se iscritti in  apposito  fondo
del passivo distinto da quello di cui al comma 1, fino a  concorrenza
dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto  dei  profitti  e
delle perdite. Si applicano le disposizioni del comma  2,  calcolando
l'eccedenza con riferimento  all'intero  ammontare  dei  crediti  per
interessi di mora risultante in bilancio.