(Norme-art. 71)
                               Art. 71 
          (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni) 
  1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste  dall'articolo
70,  il  presidente  del  tribunale  contesta  l'addebito  al  perito
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,  invitandolo
a fornire deduzioni scritte entro il termine di  dieci  giorni  dalla
ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte  se  del
caso informazioni, il comitato  delibera  a  norma  dell'articolo  68
comma 3.