(Regolamento di polizia mortuaria- art. 71)
                              Art. 71. 
  1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di
profondita' dal piano di superficie del cimitero e, dopo che  vi  sia
stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo  che  la  terra
scavata alla  superficie  sia  messa  attorno  al  feretro  e  quella
affiorata dalla profondita' venga alla superficie.