Art. 71. 
                               Rinvio 
 
  1. Per quanto non previsto nella presente sezione si  applicano  le
disposizioni di cui alla parte III del presente testo  unico  nonche'
quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449,  sul  riordinamento
dell'istruzione professionale per i ciechi. 
 
          Nota all'art. 71:
             -    Il    R.D.   n.   1449/1941   reca:   Riordinamento
          dell'istruzione professionale per ciechi.