Art. 71.
                  Valutazione di impatto ambientale
  1. In  materia di valutazione  di impatto ambientale (VIA)  sono di
competenza dello Stato:
  a)  le opere  ed impianti  il cui  impatto ambientale  investe piu'
regioni;
  b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
  c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
  d) le opere la cui autorizzazione e' di competenza dello Stato.
  2. Con  atto di  indirizzo e coordinamento  da adottare  entro otto
mesi  dalla   data  di  entrata   in  vigore  del   presente  decreto
legislativo,  sono  individuate  le specifiche  categorie  di  opere,
interventi e  attivita' attualmente sottoposti a  valutazione statale
di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.
  3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato
e'  subordinato,  per  ciascuna  regione, alla  vigenza  della  legge
regionale della VIA, che  provvede alla individuazione dell'autorita'
competente nell'ambito  del sistema  delle regioni e  delle autonomie
locali,  ferma restando  la  distinzione tra  autorita' competente  e
soggetto proponente.