Art. 71 
Definitivita' del  regolamento  delle  operazioni  aventi  a  oggetto
                        strumenti finanziari 
 
  1. La compensazione, la liquidazione e la garanzia delle operazioni
effettuate con l'intervento dei sistemi disciplinati ai  sensi  degli
articoli 69 e 70 sono definitive  e  non  possono  essere  dichiarate
inefficaci, con riferimento all'effetto retroattivo dell'apertura  di
procedure concorsuali, neppure nel caso in cui i  partecipanti  siano
assoggettati alle procedure medesime.