Art. 71 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  Capo  stabilisce  i  principi   comuni   per   la
determinazione  e  la  riscossione  dei  diritti  aeroportuali  negli
aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. 
  2. Fatte salve le funzioni  di  vigilanza  che  il  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  continua  ad  esercitare  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250,  e'  istituita  l'Autorita'  nazionale  di  vigilanza,  di   cui
all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica  nonche'
di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei  sistemi
di tariffazione e  dell'ammontare  dei  diritti,  inclusi  metodi  di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi. 
  3. I  modelli  di  tariffazione,  approvati  dall'Autorita'  previo
parere del Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi,  a  obiettivi  di  efficienza  nonche',
nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'  aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione
tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi. 
  (( 3-bis.  Gli  interventi  infrastrutturali  relativi  ai  sistemi
aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi  quelli
inseriti nell'ambito dei contratti di programma o  convenzione  unica
previsti dalla stessa disposizione, sono  considerati,  ai  sensi  di
quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV,  del  codice  di
cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  infrastrutture
strategiche  di  preminente  interesse   nazionale.   Pertanto,   per
l'approvazione e l'esecuzione degli stessi  interventi,  nonche'  dei
piani di sviluppo aeroportuale, le societa' di gestione si  avvalgono
delle procedure approvative dettate  dalle  disposizioni  di  cui  al
periodo che precede, nonche' delle disposizioni di cui alla legge  22
agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili. )) 
  4. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
istruttoria dell'Autorita'  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  73,
trasmette annualmente alla Commissione europea  una  relazione  sullo
stato di attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  Capo  e
della normativa comunitaria. 
  5. Le disposizioni di cui al presente  Capo  non  si  applicano  ai
diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea
di rotta e di terminale, di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1794/2006
della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne'  ai  diritti  riscossi  a
compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato  ((A))
al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,  di  attuazione  della
direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre  2006,  relativa  al
libero accesso al mercato dei servizi di  assistenza  a  terra  negli
aeroporti della Comunita', ne' ai  diritti  riscossi  per  finanziare
l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e  alle  persone  a
mobilita' ridotta  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.