Art. 71 
 
 
                           (Bandi di gara) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5,  secondo
periodo, e 63, tutte le  procedure  di  scelta  del  contraente  sono
indette mediante bandi di gara.  Al  fine  di  agevolare  l'attivita'
delle   stazioni    appaltanti    omogeneizzandone    le    condotte,
successivamente alla adozione da parte dell'ANAC  di  bandi  tipo,  i
bandi  di  gara  sono  redatti  in  conformita'  agli  stessi.   Essi
contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I,  lettera
C,  e  sono  pubblicati  conformemente  all'articolo  72.  Contengono
altresi' i criteri ambientali  minimi  di  cui  all'articolo  34.  Le
stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente
in ordine alle deroghe al bando-tipo.