Articolo 71 Gratuito patrocinio 1. Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'incapacita' totale o parziale di far fronte alle spese del procedimento puo' chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento. Le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio sono stabilite nel regolamento di procedura. 2. Il tribunale, conformemente al regolamento di procedura, decide se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o se negarlo. 3. Su proposta del tribunale, il comitato amministrativo stabilisce l'entita' del gratuito patrocinio e le condizioni per sostenerne le spese.