Art. 71 
 
 
Modifiche all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: "per esigenze di finanza pubblica" sono
sostituite dalle seguenti:  "per  esigenze  sopravvenute  di  finanza
pubblica,  disposta   con   atto   motivato   delle   amministrazioni
competenti"; 
    b) al comma 6, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "e
secondo criteri individuati nel  decreto  di  cui  all'articolo  111,
comma 1". 
 
          Note all'art. 71: 
              - Si riporta l'art.  107  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 107 (Sospensione). - 1. In tutti i  casi  in  cui
          ricorrano  circostanze  speciali  che  impediscono  in  via
          temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola
          d'arte, e  che  non  siano  prevedibili  al  momento  della
          stipulazione del contratto, il direttore  dei  lavori  puo'
          disporre  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,
          compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore  o
          di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
          con  l'indicazione  delle  ragioni  che  hanno  determinato
          l'interruzione  dei  lavori,   nonche'   dello   stato   di
          avanzamento dei  lavori,  delle  opere  la  cui  esecuzione
          rimane interrotta e delle cautele adottate  affinche'  alla
          ripresa le stesse possano  essere  continuate  ed  ultimate
          senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
          e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento  della
          sospensione. Il verbale e' inoltrato  al  responsabile  del
          procedimento entro  cinque  giorni  dalla  data  della  sua
          redazione. 
              2. La sospensione puo', altresi', essere  disposta  dal
          RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse,  tra
          cui   l'interruzione   di   finanziamenti   per    esigenze
          sopravvenute  di  finanza  pubblica,  disposta   con   atto
          motivato  delle  amministrazioni  competenti.  Qualora   la
          sospensione, o le sospensioni, durino  per  un  periodo  di
          tempo superiore  ad  un  quarto  della  durata  complessiva
          prevista per l'esecuzione dei  lavori  stessi,  o  comunque
          quando superino  sei  mesi  complessivi,  l'esecutore  puo'
          chiedere la risoluzione del contratto senza indennita';  se
          la stazione appaltante si oppone,  l'esecutore  ha  diritto
          alla   rifusione   dei   maggiori   oneri   derivanti   dal
          prolungamento della sospensione oltre i  termini  suddetti.
          Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi. 
              3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente
          necessario. Cessate le  cause  della  sospensione,  il  RUP
          dispone  la  ripresa  dell'esecuzione  e  indica  il  nuovo
          termine contrattuale. 
              4.  Ove  successivamente  alla  consegna   dei   lavori
          insorgano, per cause imprevedibili  o  di  forza  maggiore,
          circostanze  che  impediscano  parzialmente   il   regolare
          svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a  proseguire
          le parti di lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla
          sospensione parziale dei  lavori  non  eseguibili,  dandone
          atto in apposito verbale. Le  contestazioni  dell'esecutore
          in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a  pena
          di decadenza nei verbali di sospensione e  di  ripresa  dei
          lavori,  salvo  che   per   le   sospensioni   inizialmente
          legittime, per le quali  e'  sufficiente  l'iscrizione  nel
          verbale di ripresa  dei  lavori;  qualora  l'esecutore  non
          intervenga  alla  firma  dei  verbali  o  si   rifiuti   di
          sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
          contabilita'. Quando la sospensione supera  il  quarto  del
          tempo  contrattuale   complessivo   il   responsabile   del
          procedimento da' avviso all'ANAC.  In  caso  di  mancata  o
          tardiva   comunicazione   l'ANAC   irroga   una    sanzione
          amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso
          tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 
              5. L'esecutore che per cause a lui non  imputabili  non
          sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato  puo'
          richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto  alla
          scadenza del termine contrattuale.  In  ogni  caso  la  sua
          concessione   non   pregiudica    i    diritti    spettanti
          all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della  maggiore
          durata a fatto della stazione appaltante.  Sull'istanza  di
          proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
          direttore  dei  lavori,  entro  trenta   giorni   dal   suo
          ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
          stabilito dagli atti contrattuali,  decorrente  dalla  data
          del  verbale  di  consegna  ovvero,  in  caso  di  consegna
          parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione
          dei lavori, appena avvenuta, e'  comunicata  dall'esecutore
          per iscritto al direttore  dei  lavori,  il  quale  procede
          subito alle necessarie  constatazioni  in  contraddittorio.
          L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del  contratto
          ne' ad alcuna indennita' qualora i  lavori,  per  qualsiasi
          causa non imputabile alla stazione  appaltante,  non  siano
          ultimati  nel  termine  contrattuale  e  qualunque  sia  il
          maggior tempo impiegato. 
              6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
          disposte dalla stazione appaltante  per  cause  diverse  da
          quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo'  chiedere
          il risarcimento dei danni subiti, quantificato  sulla  base
          di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice  civile  e
          secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo
          111, comma 1. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in quanto compatibili, ai contratti relativi  a  servizi  e
          forniture.".