Art. 71 
 
      Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  dopo  l'articolo
22-bis sono inseriti i seguenti: 
 
                             "Art.22-ter 
       (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali) 
  1.Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli
effetti sul  piano  occupazionale  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la possibilita' di una piu' ampia  forma  di  tutela  delle
posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti
delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 e' istituito nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per  l'anno  2020
pari  a  2.740,8  milioni  di  euro.   Le   predette   risorse,   che
costituiscono in ogni caso limite massimo di  spesa,  possono  essere
trasferite all'INPS e ai Fondi di cui  agli  articoli  26  e  27  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento
delle specifiche misure di cui al primo periodo  del  presente  comma
con uno o piu' decreti del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare  entro  il  31
agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l'estensione del  periodo
massimo di durata dei trattamenti di integrazione  salariale  di  cui
all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonche' per un massimo  di
quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1°  settembre
al 31 ottobre 2020 limitatamente ai  datori  di  lavoro  che  abbiano
interamente fruito il periodo massimo di quattordici  settimane  come
disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i  trattamenti  di  cui
all'articolo 22, dal presente comma. 
  2.Qualora   dall'attivita'   di   monitoraggio   relativamente   ai
trattamenti concessi ai sensi degli articoli da  19  a  22  dovessero
emergere economie rispetto alle somme  stanziate  le  stesse  possono
essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito  dei  decreti  ivi
previsti. 
 
                           Art. 22-quater 
(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19"
          all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) 
  1. I  trattamenti  di  integrazione  salariale  in  deroga  di  cui
all'articolo 22, per periodi successivi  alle  prime  nove  settimane
riconosciuti dalle Regioni, sono concessi  dall'Inps  a  domanda  del
datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni  caso  subordinata  alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori
di lavoro  inviano  telematicamente  la  domanda  con  la  lista  dei
beneficiari all'Inps indicando le  ore  di  sospensione  per  ciascun
lavoratore  per  tutto  il  periodo  autorizzato.   L'Inps   provvede
all'erogazione  delle  predette  prestazioni,  previa  verifica   del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di  spesa  di  cui  al
comma 4. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del  limite  di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'Inps  non
potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti  concessori.  Per  i
datori di lavoro  con  unita'  produttive  site  in  piu'  regioni  o
province autonome il trattamento di cui  al  presente  articolo  puo'
essere riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Nel decreto di cui al comma 5  e'  stabilito  il  numero  di
regioni o  province  autonome  in  cui  sono  localizzate  le  unita'
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra  del  quale  il
trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero. 
  2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto
disposto dell'articolo 22, commi 1 e 5. 
  3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 puo'
essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore  della
presente disposizione, alla sede  Inps  territorialmente  competente.
Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima  domanda  e'  trasmessa
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio  il
periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa. 
  4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte
dell'Inps  trasmette  la  domanda  di  cui  al  comma  3,  entro   il
quindicesimo  giorno  dall'inizio  del  periodo  di   sospensione   o
riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente  ai  dati  essenziali
per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della  prestazione
ai lavoratori, con le modalita' indicate dall'Inps. L'Inps  autorizza
le domande e dispone l'anticipazione  di  pagamento  del  trattamento
entro 15 giorni dal  ricevimento  delle  domande  stesse.  La  misura
dell'anticipazione  e'  calcolata  sul  40  per   cento   delle   ore
autorizzate  nell'intero  periodo.   A   seguito   della   successiva
trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro,  l'Inps
provvede al pagamento del  trattamento  residuo  o  al  recupero  nei
confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi  indebitamente
anticipati. L'Inps provvede a regolamentare  le  modalita'  operative
del procedimento della presente disposizione. Alle  disposizioni  del
presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6  ter
del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148.  Il  datore  di
lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati  necessari  per
il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalita'  stabilite
dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione  di
cui al presente comma. Per  le  domande  dei  datori  di  lavoro  che
richiedono  il  pagamento  diretto  della  presentazione  riferita  a
periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa  che
hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio  2020  e
il 30 aprile 2020, gia' autorizzate dalle amministrazioni competenti,
i datori di lavoro,  ove  non  abbiano  gia'  provveduto,  comunicano
all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni  con  le
modalita' indicate  dall'Istituto  entro  20  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Il trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel
limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse
gia' destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite  di  spesa,
limitatamente ai dipendenti gia' in forza  alla  data  del  25  marzo
2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 15 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
stabilite le modalita' di  attuazione  del  presente  articolo  e  la
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo  22,
comma  3  tra  i  differenti  soggetti  istituzionali   preposti   al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22. 
  6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 e' stabilita la  quota
delle risorse riservata al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali per i trattamenti concessi dal medesimo  Ministero  ai  sensi
del comma 5 ultimo periodo. 
 
                         Art. 22- quinquies 
(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione
                  ordinaria e di assegno ordinario) 
  1. Le richieste  di  integrazione  salariale  a  pagamento  diretto
previste agli  articoli  da  19  a  21  presentate  a  decorrere  dal
trentesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione  sono  disciplinate  dalla  procedura  di  cui
all'articolo 22-quater, comma 3." 
 
  2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  2.740,8
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo ai
sensi dell'articolo 265.