Art. 710.
(Esonero dell'esecutore testamentario).
Su istanza di ogni interessato, l'autorita' giudiziaria puo'
esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi
irregolarita' nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneita'
all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L'autorita' giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire
l'esecutore e puo' disporre opportuni accertamenti.