Articolo 72
                        Abrogazioni di norme
(Art.  74  del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del
d.lgs  n.  546  del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del
d.lgs  n.  80  del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come
modificati dall'art.  22,  commi  da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998;
             art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

  1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
    a)  articolo  32  del  decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
    b)  capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica
30  giugno  1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad  eccezione  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli da 4 a 12,
nonche'  15,  19,  21,  24  e  25,  che,  nei  limiti  di  rispettiva
applicazione,  continuano  ad  applicarsi  al  personale dirigenziale
delle  carriere  previste  dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo
del  presente  decreto,  nonche'  le  altre disposizioni del medesimo
decreto  n.  748  del  1972  incompatibili  con  quelle  del presente
decreto;
    c)  articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973,
n. 533;
    d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo
e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
    e)   articolo  2  del  decreto  legge  6  giugno  1981,  n.  283,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
    f)  articoli  da  2  a  15,  da  17  a  21,  22, a far data dalla
stipulazione  dei  contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997;
23,  26,  comma  quarto,  27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
    g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni
che  riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo
forestale dello Stato;
    h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
    i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio  1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
    j)  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.
551;
    k)  articoli  4,  commi  3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio
1988, n. 254;
    l)  articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
    m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
    n)  articoli  4,  comma  9,  limitatamente  alla  disciplina  sui
contratti  di  lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni,
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412;
    o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n.
281;
    p)  articolo  7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438,  limitatamente  al  personale  disciplinato dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
    q)  articolo  10,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 533;
    r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
    s)  articolo  6-bis  del  decreto  legge  18  gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
    t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    v)  articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
    w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre
1994, n. 716;
    x)  articolo  2,  lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla
data  di  attuazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 19 del
presente decreto;
    y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    z)  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica 27 febbraio
1995, n. 112;
    aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
    bb)decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli
articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
    cc)  decreto  legislativo  29  ottobre  1998, n. 387 ad eccezione
degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
  2. Agli adempimenti e alle procedure gia' previsti dall'articolo 31
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,  continuano  ad  essere  tenute  le
amministrazioni  che  non  vi  hanno  ancora  provveduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  3.  A  far  data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio  1994-1997,  per  ciascun  ambito  di  riferimento,  sono
abrogate  tutte  le  disposizioni in materia di sanzioni disciplinari
per  i  pubblici  impiegati  incompatibili  con  le  disposizioni del
presente decreto.
  4.  A  far  data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio   1994-1997,   per  ciascun  ambito  di  riferimento,  ai
dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, non si applicano gli
articoli  da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
  5.  A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di' riferimento, cessano di
produrre  effetti  i  commi  7,  8  e 9 dell'articolo 55 del presente
decreto.
  6.  Contestualmente  alla definizione della normativa contenente la
disciplina  di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che
regolano  la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
 
             Note all'art. 72:
                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 5 della
          legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie
          individuali  di  lavoro  e delle controversie in materia di
          previdenza e di assistenza obbligatorie):
                 "Art.  5 (Arbitrato irrituale). - Nelle controversie
          riguardanti  i  rapporti  di cui all'art. 409 del codice di
          procedura  civile l'arbitrato irrituale e' ammesso soltanto
          nei  casi  previsti  dalla  legge  ovvero  dai  contratti e
          accordi  collettivi.  In  questo  ultimo  caso,  cio'  deve
          avvenire  senza  pregiudizio  della facolta' delle parti di
          adire l'autorita' giudiziaria".
                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 4 della
          legge    11 luglio    1980,    n.    312   (Nuovo   assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato):
                 "Art.   4   (Primo  inquadramento  nelle  qualifiche
          funzionali del personale in servizio al 1o gennaio 1978). -
          Il  personale  in servizio alla data del 1o gennaio 1978 e'
          inquadrato  nelle  nuove  qualifiche  funzionali,  ai  fini
          giuridici  dalla  stessa  data  ed  economici dal 1o luglio
          1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1o gennaio
          1978 e secondo le seguenti corrispondenze:
                   nella  seconda  qualifica  funzionale il personale
          della  carriera  ausiliaria  ordinaria  con la qualifica di
          commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;
                   nella  terza  qualifica  funzionale  il  personale
          della  carriera  ausiliaria  ordinaria  con la qualifica di
          commesso   capo  o  qualifica  equiparata,  delle  carriere
          ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente
          al personale con parametro di stipendio 165, della carriera
          ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella
          di commesso e gli operai qualificati;
                   nella  quarta  qualifica  funzionale  il personale
          della  carriera  esecutiva  ordinaria  con le qualifiche di
          coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate,
          della   carriera   ausiliaria   atipica  con  la  qualifica
          corrispondente  a  quella  di  commesso  capo, i vigili del
          fuoco,  gli  operai  specializzati,  il  personale  con  la
          qualifica  di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia
          e di capo guardia di sanita';
                   nella  quinta  qualifica  funzionale  il personale
          della  carriera  esecutiva  ordinaria  con  la qualifica di
          coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere
          esecutive  strutturate su un'unica qualifica, limitatamente
          al personale con parametro di stipendio 245, della carriera
          esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle
          di  coadiutore  e  coadiutore  principale, i capi operai, i
          capi  squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco;
                   nella  sesta  qualifica  funzionale  il  personale
          della  carriera di concetto con le qualifiche di segretario
          e  segretario  principale  o  qualifiche  equiparate, della
          carriera  esecutiva atipica con la qualifica corrispondente
          a  quella  di  coadiutore  superiore  ed i capi reparto del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
                   nella  settima  qualifica  funzionale il personale
          della  carriera  di concetto con la qualifica di segretario
          capo  o  qualifica  equiparata,  delle carriere di concetto
          strutturate   su   un'unica   qualifica,  limitatamente  al
          personale  con parametro di stipendio 370, e della carriera
          direttiva  con  le qualifiche di consigliere e di direttore
          di sezione o qualifiche equiparate;
                   nell'ottava   qualifica  funzionale  il  personale
          della  carriera  direttiva  con  la  qualifica di direttore
          aggiunto  di  divisione  o qualifica equiparata e personale
          delle   carriere   direttive   strutturate   su  una  unica
          qualifica,  limitatamente  al  personale  con  parametro di
          stipendio 387 e superiore.
                 Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma,
          si  considerano  carriere  ausiliarie  atipiche  quelle con
          parametro  iniziale  di  stipendio  superiore  a  100 e con
          parametro  finale  superiore  a  165  e  carriere esecutive
          atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a
          120 e a 245.
                 Sono   considerate   inoltre   atipiche,   ai   fini
          dell'inquadramento  nelle  nuove  qualifiche funzionali, le
          posizioni  operaie ed impiegatizie per le quali risulta una
          sola  qualifica  con  parametri  superiori  a  quelli delle
          corrispondenti qualifiche tipiche.
                 Il  personale  che  alla  data  di entrata in vigore
          della  presente  legge  riveste  la  qualifica di commesso,
          coadiutore  principale, segretario principale, direttore di
          sezione   o   qualifiche   corrispondenti   e   gli  operai
          specializzati  che abbiano maturato oppure abbiano in corso
          di  maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento
          avrebbe  dato  titolo  all'ammissione allo scrutinio per il
          conseguimento  rispettivamente  della qualifica di commesso
          capo,  coadiutore  superiore,  segretario  capo,  direttore
          aggiunto  di  divisione  e  capo operaio, sono inquadrati o
          saranno  inquadrati  a  mano  a  mano che matureranno detta
          anzianita' nella qualifica superiore anche in soprannumero.
          A  tale fine si osservera' l'ordine risultante dal ruolo di
          provenienza.
                 Il  personale  assunto  nel  periodo compreso tra il
          1o gennaio  1978  e  la  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  e' inquadrato nelle qualifiche funzionali
          con    l'osservanza    dei    criteri   innanzi   indicati.
          L'inquadramento  nelle  qualifiche  ha decorrenza giuridica
          dal  giorno  della  nomina  ed  economica  da  quello della
          effettiva assunzione in servizio.
                 Per  il  dipendente che successivamente al 1o luglio
          1978   abbia   conseguito   nel   preesistente  ordinamento
          miglioramenti  economici  per  effetto  della  progressione
          economica   o   di   carriera   si   procede  ad  un  nuovo
          inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del
          conseguimento dei miglioramenti stessi.
                 Nel  caso  in  cui,  dopo  il  1o gennaio  1978,  il
          dipendente  abbia conseguito un passaggio di carriera o una
          promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima,
          avrebbe   determinato   l'inquadramento   nella   qualifica
          superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio
          o   della  promozione,  ad  un  nuovo  inquadramento  nella
          suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel
          presente articolo.
                 Il  personale  le  cui  attribuzioni,  in  base alla
          qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per
          le  nuove  qualifiche,  dai profili professionali di cui al
          precedente art. 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime,
          anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza
          di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al
          profilo assimilabile della stessa qualifica.
                 I  dipendenti  che abbiano effettivamente svolto per
          un  periodo  non  inferiore a cinque anni le mansioni di un
          profilo   diverso  dalla  qualifica  rivestita  secondo  il
          vecchio  ordinamento  possono essere inquadrati, a domanda,
          previo  parere favorevole della commissione d'inquadramento
          prevista  dal successivo art. 10, nel profilo professionale
          della   qualifica   funzionale   relativa   alle   mansioni
          esercitate.
                 I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla
          data  di entrata in vigore del decreto del Presidente della
          Repubblica  1o giugno  1972,  n.  319,  quali vincitori dei
          concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone
          di  concetto  delle soppresse carriere speciali, indetti ai
          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio  1957,  n.  3,  sono  inquadrati nella qualifica
          funzionale  settima  al compimento di due o di quattro anni
          di  effettivo  servizio  nella  carriera  di  concetto,  se
          provvisti,  rispettivamente,  di  diploma  di  laurea  o di
          titolo   di  studio  equipollente,  ovvero  di  diploma  di
          istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
                 L'inquadramento  alla  predetta  qualifica  avverra'
          secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della
          carriera direttiva con qualifica di consigliere.
                 Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti
          commi  ottavo,  nono  e  quattordicesimo  decorrono ai fini
          giuridici  dal  1o gennaio  1978  ed  ai fini economici dal
          1o luglio 1978.
                 Le  disposizioni  di  cui al primo comma dell'art. 4
          del decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1972,
          n  319,  si  applicano  ai  soli fini giuridici con effetto
          dalla  data  di entrata in vigore delle disposizioni stesse
          anche  nei  confronti  degli  impiegati del Ministero delle
          finanze  gia' inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma
          dell'art.  2  del  citato  decreto  presidenziale, ai sensi
          dell'art.  2  della  legge  4 febbraio 1966, n. 32, dopo il
          1o luglio  1970  ma con decorrenza anteriore all'entrata in
          vigore   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          1o giugno 1972, n. 319.
                 Gli  impiegati  in  servizio alla data di entrata in
          vigore   della   presente  legge,  gia'  appartenenti  alle
          soppresse  carriere  speciali  e successivamente inquadrati
          nelle  carriere di concetto ordinarie in virtu' di opzione,
          possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data,
          di  essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima
          qualifica  funzionale  se  pervenuti ai parametri 255 o 297
          ovvero,  all'ottava  qualifica  funzionale  se pervenuti al
          parametro 370.
                 Fermi      restando     gli     effetti     derivati
          dall'applicazione  dell'art.  14 della legge 4 agosto 1975,
          n.  397 le disposizioni della suddetta norma sono estese al
          personale  incluso  nelle  graduatorie formate ai sensi del
          medesimo  articolo,  provvedendosi  all'inquadramento nelle
          qualifiche  quarta  e  sesta,  anche in soprannumero, degli
          aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie,
          con  le  decorrenze  giuridica  ed  economica  previste dal
          presente titolo.".
                 - Si  riporta il testo vigente degli articoli 26, 27
          comma  primo  e  30 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge
          quadro sul pubblico impiego):
                 "Art.  26  (Disposizioni  speciali).  -  La presente
          legge   si  applica  anche  ai  dipendenti  degli  istituti
          autonomi  case  popolari,  della Cassa per il Mezzogiorno e
          delle camere di commercio.
                 Restano  disciplinati  dalle rispettive normative di
          settore  il  personale  militare  e  quello  della carriera
          diplomatica e della polizia di Stato.
                 Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali
          che  li  riguardano  gli ordinamenti giuridici ed economici
          dei  magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e
          procuratori  dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti
          che  svolgono  la  loro attivita' nelle materie contemplate
          nell'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691".
                 "Art.  27  (Istituzione, attribuzione ed ordinamento
          del  Dipartimento  della  funzione pubblica). - Nell'ambito
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
          Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
                   1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello
          Stato   e   dei  dipendenti  italiani  operanti  presso  le
          organizzazioni internazionali;
                   2)  l'attivita'  di  indirizzo  e di coordinamento
          generale in materia di pubblico impiego;
                   3)  il  coordinamento delle iniziative di riordino
          della  pubblica  amministrazione  e  di  organizzazione dei
          relativi  servizi,  anche  per  quanto  concerne i connessi
          aspetti informatici;
                   4) il controllo sulla efficienza e la economicita'
          dell'azione  amministrativa  anche  mediante la valutazione
          della produttivita' e dei risultati conseguiti;
                   5) (abrogato);
                   6)  il  coordinamento delle iniziative riguardanti
          la  disciplina  del  trattamento giuridico ed economico dei
          pubblici  dipendenti  e  la  definizione  degli indirizzi e
          delle    direttive    per    i    conseguenti   adempimenti
          amministrativi;
                   7) la individuazione dei fabbisogni di personale e
          la programmazione del relativo reclutamento;
                   8)  gli  adempimenti  per  il concerto dei singoli
          Ministri  in  ordine  ai  disegni  di  legge  ed agli altri
          provvedimenti   concernenti  il  personale  e  gli  aspetti
          funzionali   ed   organizzativi   specifici   dei   singoli
          Ministeri;
                   9) (abrogato);
                   10)  le  attivita'  connesse  con il funzionamento
          della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
                   11)  la  cura,  sentito  il Ministero degli affari
          esteri,   dei  rapporti  con  l'OCSE,  l'UES  e  gli  altri
          organismi  internazionali  che svolgono attivita' nel campo
          della pubblica amministrazione".
                 "Art.  30  (Norme  transitorie sull'orario di lavoro
          dei  dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato). -
          L'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          10 gennaio  1957,  n.  3,  va  interpretato  nel  senso che
          l'orario   ordinario  di  lavoro  ivi  disciplinato  e'  di
          trentasei ore settimanali.
                 La  norma  di cui al comma precedente non ha, per il
          periodo  antecedente  alla  data di entrata in vigore della
          presente legge, riflessi di ordine economico".
                 - La  legge  10 luglio  1984,  n.  301, abrogata dal
          presente   decreto   legislativo,   ad   esclusione   delle
          disposizioni  che  riguardano  l'accesso  alla qualifica di
          primo  dirigente  del  Corpo forestale dello Stato, recava:
          "Norme di accesso alla dirigenza statale".
                 Il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          5 dicembre  1987,  n.  551,  abrogato  dal presente decreto
          legislativo,   recava  "Adeguamento  della  disciplina  dei
          dirigenti  del  parastato  a  quella  dei  dirigenti  delle
          amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma,
          della legge 8 marzo 1985, n. 72".
                 - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 4, della
          legge  7 luglio  1988,  n.  254  (Norme in materia di primo
          inquadramento   nella  nona  qualifica  funzionale  per  il
          personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello
          delle  aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonche'
          disposizioni  transitorie  per  l'inquadramento nei profili
          professionali del personale ministeriale):
                 "Art.  4  (Disposizioni transitorie per l'accesso ai
          profili professionali del personale dei Ministeri). - 1. Le
          disposizioni  di  cui  all'art.  28-ter  del  decreto-legge
          6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6 agosto  1981, n. 432, cessano di avere effetto con
          l'emanazione    del   primo   provvedimento   di   ciascuna
          amministrazione  statale di inquadramento del personale nei
          profili  professionali  in applicazione dell'art. 4, ottavo
          comma, della legge 11 luglio, 1980, n. 312.
                 2.  Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e
          fino  al completamento delle procedure di inquadramento del
          personale   nei   profili   professionali  in  applicazione
          dell'art.  4,  nono  e  decimo comma, della legge 11 luglio
          1980,  n.  312,  e  dell'art.  2 del decreto-legge 6 giugno
          1981,  n.  283,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          6 agosto  1981,  n.  432,  le  amministrazioni  statali non
          possono  indire  concorsi  di  reclutamento.  Sono comunque
          fatte  salve  le assunzioni conseguenti all'espletamento di
          concorsi   gia'   indetti   alla  data  di  emanazione  dei
          provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  se  consentite dalle
          disposizioni di legge vigenti".
                 - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
                 "Art.   17  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
                   a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei  decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                   c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                   d) l'organizzazione   ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 4 della
          legge  30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
          finanza  pubblica) il cui comma 9 e' abrogato limitatamente
          alla  disciplina  sui  contratti  di  lavoro  riguardanti i
          dipendenti  delle  amministrazioni,  aziende  ed  enti  del
          Servizio sanitario nazionale:
                 "Art.  4  (Assistenza  sanitaria).  -  1. Il Governo
          determina,  con  effetto  dal 1o gennaio 1992, i livelli di
          assistenza   sanitaria   da  assicurare  in  condizioni  di
          uniformita'  sul  territorio nazionale nonche' gli standard
          organizzativi  e  di attivita' da utilizzare per il calcolo
          del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello
          assistenziale   per   l'anno   1992.  Il  provvedimento  e'
          adottato,  ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, ed emanato a'
          termini  dell'art.  1  della  legge 12 gennaio 1991, n. 13,
          sulla base dei seguenti limiti e principi:
                   a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti
          nel  rispetto  delle disposizioni di legge, delle direttive
          comunitarie  e, limitatamente alle modalita' di erogazione,
          degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
                   b) gli  standard organizzativi e di attivita' sono
          determinati  a  fini  di calcolo del parametro capitario di
          finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per
          le regioni e le unita' sanitarie locali;
                   c) il  parametro  capitario per ciascun livello di
          assistenza  e'  finanziato  in  rapporto  alla  popolazione
          residente.   La   mobilita'   sanitaria  interregionale  e'
          compensata in sede nazionale;
                   d) per   favorire   la   manovra   di  rientro  e'
          istituito,   nell'ambito  delle  disponibilita'  del  Fondo
          sanitario   nazionale,   un   fondo   di   riequilibrio  da
          utilizzarsi  per  sostenere  le  regioni  con  dotazione di
          servizi eccedenti gli standard di riferimento;
                   e) in  ogni  caso e' garantita la somministrazione
          gratuita  di  farmaci  salvavita  ed il regime di esenzione
          dalla  partecipazione  alla  spesa sanitaria prevista dalle
          leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il
          rispetto  dell'uniformita'  delle prestazioni e' effettuata
          in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano.  I  risultati  della  verifica  sono  trasmessi al
          Parlamento  al  31 luglio  ed al 31 dicembre, anche ai fini
          dell'adozione di eventuali misure correttive.
                 2.    Le   regioni,   con   apposito   provvedimento
          programmatorio  di  carattere generale anche a stralcio del
          piano  sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza
          delle  convenzioni  in  atto per la specialistica esterna e
          con  le  case  di  cura  e  rideterminare  il fabbisogno di
          attivita' convenzionate necessarie per assicurare i livelli
          obbligatori  uniformi  di  assistenza,  nel  rispetto delle
          indicazioni  di  cui  agli  articoli  9  e  10  della legge
          23 ottobre  1985,  n.  595.  Le  convenzioni possono essere
          stipulate  anche  con istituzioni sanitarie private gestite
          da  persone  fisiche  e da societa' che erogano prestazioni
          poliambulatoriali,  di laboratorio generale e specialistico
          in  materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per
          immagini,  di  medicina fisica e riabilitazione, di terapia
          radiante  ambulatoriale,  di medicina nucleare in vivo e in
          vitro.  Dette  istituzioni  sanitarie  sono  sottoposte  al
          regime  di  autorizzazione  e  vigilanza  sanitaria  di cui
          all'art.  43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono
          avere  un  direttore  sanitario  o  tecnico,  che  risponde
          personalmente  dell'organizzazione tecnica e funzionale dei
          servizi  e del possesso dei prescritti titoli professionali
          da parte del personale che ivi opera.
                 3.  Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di
          quanto  previsto  dalla  legge 12 febbraio 1968, n. 132, il
          modello   delle   aree  funzionali  omogenee  con  presenza
          obbligatoria  di  day  hospital,  conservando  alle  unita'
          operative  che  vi  confluiscono  l'autonomia funzionale in
          ordine  alle  patologie  di  competenza,  nel quadro di una
          efficace  integrazione e collaborazione con altre strutture
          affini   e   con  uso  in  comune  delle  risorse  umane  e
          strumentali.
                 4.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1992, la quota di
          partecipazione  alla spesa farmaceutica del 40 per cento e'
          elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento
          lire  superiori;  la quota fissa sulle singole prescrizioni
          farmaceutiche  e' determinata in lire 3.000 e in lire 1.500
          per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in
          fleboclisi  e  in confezione monodose. Tale quota e' dovuta
          da  tutti  i  cittadini,  esclusi i pensionati esenti dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e
          gli   invalidi  di  guerra  titolari  di  pensione  diretta
          vitalizia,  nonche',  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge
          3 aprile  1958,  n. 474, i grandi invalidi per servizio. La
          quota  di  partecipazione  alla spesa per le prestazioni di
          cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera b), del decreto-legge
          25 novembre  1989,  n.  382, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di
          medicina  fisica  e  di riabilitazione e' determinata nella
          misura  del  50 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 1992,
          per  ciascuna  ricetta  relativa  a  prestazioni sanitarie,
          esclusi  i  ricoveri,  diverse  da quelle farmaceutiche, e'
          dovuta  una  quota  fissa  di  lire 3.000 da corrispondere,
          all'atto  della  prestazione,  dagli assistiti non esentati
          dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria. E' soppresso
          l'ultimo  periodo  del  comma  4  dell'art.  5  della legge
          29 dicembre   1990,   n.   407,  e  il  limite  massimo  di
          partecipazione  alla spesa per prestazioni specialistiche e
          di   diagnostica   strumentale   e  di  laboratorio  e  per
          prestazioni  di  medicina  fisica  e  di  riabilitazione e'
          fissato  in  lire  70.000 per prescrizioni contemporanee di
          ciascuna  branca  specialistica  oltre  al  pagamento della
          quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione
          alla  spesa per le cure termali e' determinata nella misura
          del  50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite
          massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo
          di  partecipazione  alla  spesa  farmaceutica e' fissato in
          lire  50.000  per  ricetta  oltre  al pagamento della quota
          fissa  per  singola prescrizione. Le quote di spettanza sul
          prezzo  di vendita al pubblico delle specialita' medicinali
          in  prontuario  terapeutico sono fissate per i grossisti al
          7,5  per  cento  sul prezzo di vendita al pubblico al netto
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al
          25,5  per  cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
          dell'IVA.
                 A  decorrere  dal  1o gennaio  1992  i  prezzi delle
          specialita'   medicinali  collocate  nelle  classi  di  cui
          all'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo
          1988,   n.   67,   sono   ridotti   delle  seguenti  misure
          percentuali:  specialita' medicinali con prezzo fino a lire
          15.000:  1  per cento; specialita' medicinali con prezzo da
          lire  15.001  a  lire  50.000:  2  per  cento;  specialita'
          medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento.
          La  riduzione  non  si  applica ai prezzi delle specialita'
          medicinali   determinati   con   il   metodo   di   cui  al
          provvedimento  del  CIP  n.  29  del 1990, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi
          dei  farmaci  di  cui  alla  parte  "A"  dell'allegato alla
          direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed
          inclusi   nell'art.   10,   comma   2,   del  decreto-legge
          12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  11 novembre  1983,  n.  638,  ed  a quelli di
          biotecnologia   da   DNA   ricombinante.  Per  le  cessioni
          effettuate  dalle  farmacie  i nuovi prezzi si applicano al
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel
          1992  non  si  da'  luogo  all'ammissione nel prontuario di
          nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione
          o  di  composizione o di forma o di dosaggio di specialita'
          gia'  presenti  nel  prontuario e che comportino un aumento
          del costo per ciclo terapeutico.
                 Le ricette a carico del Servizio sanitario nazionale
          per  prescrizioni o prestazioni con prezzo superiore a lire
          100.000  sono  sottoposte  a controllo, anche con riscontri
          presso  gli  assistiti,  adottando  il  codice fiscale come
          numero  distintivo  del  cittadino,  incrociando  i dati di
          esenzione  con  quelli  fiscali e previdenziali e inserendo
          gli  esenti  per  reddito  nelle  verifiche  fiscali a cura
          dell'amministrazione  finanziaria,  adottando metodiche che
          permettano  l'evidenziazione  delle ricette per gli esenti,
          formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di
          farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci
          per  giornata  di  degenza per le distinte unita' operative
          ospedaliere,   riorganizzando  le  farmacie  ospedaliere  e
          procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali
          gare  di  appalto, adottando la numerazione progressiva sui
          bollini   autoadesivi   delle   specialita'  medicinali  ed
          effettuando  dall'interno  dell'Osservatorio  dei  prezzi e
          delle  tecnologie  il controllo incrociato tra i dati delle
          forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di
          liquidazione   alle   farmacie,   con  le  seguenti  azioni
          repressive,   anche  a  cura  dei  carabinieri  dei  Nuclei
          antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie
          di   danno   del  Servizio  sanitario  nazionale,  restando
          attribuiti  alla  responsabilita'  regionale  gli ulteriori
          ritardi  nella  adozione generalizzata della lettura ottica
          delle   prescrizioni   mediche  e  la  conseguente  mancata
          attivazione  delle  Commissioni  professionali  di verifica
          previste  dal  contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
          amministratori  straordinari  sono responsabili della piena
          attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 5, comma 6,
          della   legge  29 dicembre  1990,  n.  407,  relative  alle
          sanzioni  a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso
          abusivo  delle  esenzioni  dalla  partecipazione alla spesa
          sanitaria.  I  comuni  e  le  unita'  sanitarie locali sono
          tenuti  a rendere disponibili per la consultazione pubblica
          gli  elenchi  dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
          spesa sanitaria per motivi di reddito.
                 5.  In  caso  di  spesa sanitaria superiore a quella
          parametrica  correlata  ai  livelli obbligatori uniformi di
          cui  al  comma  1  non  compensata da minori spese in altri
          settori,  le  regioni  decidono  il  ricorso alla propria e
          autonoma   capacita'   impositiva   ovvero   adottano,   in
          condizioni  di  uniformita'  all'interno  della regione, le
          altre  misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio
          1986 n. 41.
                 6.  In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto
          dei   livelli  uniformi  di  assistenza  e  dei  rispettivi
          finanziamenti,  sono consentite sperimentazioni gestionali,
          ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di
          remunerazione  dei  servizi,  quelle  riguardanti servizi e
          prestazioni  forniti  da  soggetti  singoli, istituzioni ed
          associazioni   volontarie   di   mutua   assistenza  aventi
          personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.
                 7.   Con   il   Servizio  sanitario  nazionale  puo'
          intercorrere  un  unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e
          incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
          pubblico  o  privato,  e con altri rapporti anche di natura
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
          rapporto  di  lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'
          altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
          con  la  titolarita' o con la compartecipazione delle quote
          di  imprese  che possono configurare conflitto di interessi
          con   lo   stesso.  L'accertamento  delle  incompatibilita'
          compete,   anche   su   iniziativa  di  chiunque  vi  abbia
          interesse,   all'amministratore  straordinario  dell'unita'
          sanitaria  locale  al quale compete altresi' l'adozione dei
          conseguenti     provvedimenti.     Le     situazioni     di
          incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge. A decorrere dal
          1o gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro
          a  tempo  definito,  in  servizio  alla  data di entrata in
          vigore  della  presente legge, e' garantito il passaggio, a
          domanda,  anche  in  soprannumero,  al rapporto di lavoro a
          tempo  pieno.  In  corrispondenza  dei predetti passaggi si
          procede  alla  riduzione  delle  dotazioni organiche, sulla
          base   del   diverso   rapporto   orario,  con  progressivo
          riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio
          dell'attivita'  libero-professionale  dei medici dipendenti
          del   Servizio   sanitario  nazionale  e'  compatibile  col
          rapporto   unico   d'impiego,   purche'   espletato   fuori
          dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie
          o  all'esterno  delle  stesse,  con esclusione di strutture
          private  convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
          Le  disposizioni  del  presente comma si applicano anche al
          personale  di  cui  all'art. 102 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   11 luglio  1980,  n.  382.  Per  detto
          personale     all'accertamento    delle    incompatibilita'
          provvedono   le  autorita'  accademiche  competenti.  Resta
          valido  quanto  stabilito  dagli  articoli  78,  116 e 117,
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
          n.  384. In sede di definizione degli accordi convenzionali
          di  cui  all'art.  48,  legge  23 dicembre 1978, n. 833, e'
          definito il campo di applicazione del principio di unicita'
          del  rapporto  di  lavoro  a  valere  tra i diversi accordi
          convenzionali.
                 8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di
          controllo  sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,
          nonche' degli enti di cui all'art. 41, secondo comma, legge
          23 dicembre  1978,  n.  833 e degli enti ospedalieri di cui
          all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n.
          35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 aprile
          1991,   n.   111.  Limitatamente  agli  atti  delle  unita'
          sanitarie   locali   e  dei  sopracitati  enti  ospedalieri
          riguardanti  il  bilancio  di  previsione, le variazioni di
          bilancio  e  il  conto  consuntivo, la determinazione della
          consistenza  qualitativa  e  quantitativa  complessiva  del
          personale,   la   deliberazione   di   programmi  di  spese
          pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione
          dei  contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo
          e'  assicurato  direttamente dalla regione, che e' tenuta a
          pronunciarsi,  anche  in  forma  di silenzio-assenso, entro
          quaranta  giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti
          come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti
          di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
          cui  agli  articoli  16, 17 e 18 del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' esteso anche ai
          provvedimenti  riguardanti i programmi di spesa pluriennali
          e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e
          delle  convenzioni.  Il  termine  di trenta giorni previsto
          dall'art.  18,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          31 luglio 1980, n. 617, e' modificato in quaranta giorni.
                 9.  La  delegazione di parte pubblica per il rinnovo
          degli  accordi  riguardanti  il  comparto del personale del
          Servizio  sanitario  nazionale  ed il personale sanitario a
          rapporto  convenzionale  e'  costituita  da  rappresentanti
          regionali   nominati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano.  Partecipano  i  rappresentanti dei
          Ministeri   del  tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  della  sanita'  e,  limitatamente  al rinnovo dei
          contratti,   del   Dipartimento  della  funzione  pubblica,
          designati  dai  rispettivi Ministri. La delegazione ha sede
          presso  la  segreteria  della Conferenza permanente, con un
          apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale
          del  Ministero  della  sanita'  a  tal fine collocato fuori
          ruolo.  Ai  fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono
          dell'art.   6   della  legge  29 marzo  1983,  n.  93  come
          sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
          la  delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di
          accordo entro quindici giorni dalla stipula.
                 10.  Le  tariffe  relative  alle  prestazioni di cui
          all'art.  7  della  legge  23 dicembre  1978,  n. 833, sono
          rideterminate,   a   decorrere  dal  1o gennaio  1992,  con
          riferimento    alle    tariffe   vigenti   nell'anno   1981
          incrementate  della  variazione percentuale dell'indice dei
          prezzi  al  consumo  per  famiglie  di  operai  e impiegati
          intervenuta  tra  il  1981 e 1991; la rideterminazione deve
          comunque   comportare   un  incremento  delle  tariffe  non
          inferiore  al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre
          1991.  A  partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme
          di  cui  all'art.  69,  primo  comma, lettere b), c) ed e),
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle  regioni e dalle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, per essere totalmente
          utilizzate  ad  integrazione  del  finanziamento  di  parte
          corrente.
                 11.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale e per le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20
          per  cento,  del  10  per  cento  e del 5 per cento, di cui
          all'art.  19,  comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989,
          n.   415,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          28 febbraio  1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente,
          dal  28  per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per
          il  finanziamento  degli  oneri  a  carico  dei  rispettivi
          bilanci  conseguenti  alle  riduzioni disposte dal predetto
          art. 19, le regioni e le province autonome possono assumere
          mutui  con  istituti  di  credito  nel  rispetto dei limiti
          massimi  previsti  dai  rispettivi  statuti e dalle vigenti
          disposizioni.
                 12.  Quanto  disposto  dall'art.  2,  comma 6, della
          legge  28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti
          delle  istituzioni  ed  enti, non aventi fini di lucro, che
          erogano  prestazioni  di  natura  sanitaria  direttamente o
          convenzionalmente  sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni
          o dalle unita' sanitarie locali.
                 13.  Le  regioni a statuto ordinario per le esigenze
          di  manutenzione  straordinaria  e  per  gli acquisti delle
          attrezzature  sanitarie  in sostituzione di quelle obsolete
          sono   autorizzate   per  l'anno  1992  ad  assumere  mutui
          decennali,  ad un tasso di interesse non superiore a quello
          massimo  stabilito  in  applicazione dell'art. 13, comma 1,
          del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
          complessivo  importo  di lire 1.500 miliardi; per le stesse
          finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura
          a    carattere    scientifico    nonche'    gli    istituti
          zoo-profilattici  sperimentali sono autorizzati a contrarre
          mutui  per  un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE),  su proposta del Ministro della sanita', sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          delibera  gli  importi  mutuabili  da  ciascuna regione, da
          ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
          e  da  ciascun  istituto  zoo-profilattico sperimentale. Le
          operazioni  di  mutuo  sono effettuate con le aziende e gli
          istituti  di  credito  ordinario  speciale  individuati  da
          apposito  decreto  del  Ministro del tesoro. Ai conseguenti
          oneri  di  ammortamento  valutati  in lire 384 miliardi per
          l'anno  1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
          si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale -
          parte in conto capitale - allo scopo vincolata.
                 14.   Per   le   finalita'   previste   dal  decreto
          legislativo  8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui
          all'art.  6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
          sono  integrati  di  lire  30 miliardi, per l'anno 1991, di
          lire  60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per
          gli  anni  1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri
          si  provvede  per  il  1991  con  quota parte delle risorse
          accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente
          da  destinare  nel medesimo anno agli interventi di piano e
          per  gli  anni  1992  e  successivi  con  quote  del  Fondo
          sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita'.
                 15.  Gli  istituti  di  ricovero  e cura a carattere
          scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
          gli  istituti  zoo-profilattici  sperimentali  e l'Istituto
          superiore  di sanita' possono essere ammessi direttamente a
          beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge
          11 marzo  1988,  n.  67,  su  una apposita quota di riserva
          determinata  dal  CIPE,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita', previo conforme parere della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano in sede di definizione
          della disponibilita' per i mutui.
                 16.  Nell'ambito  della  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e  di  Bolzano  e'  costituita,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una commissione
          tecnica  per  la  verifica,  entro il 31 luglio 1992, degli
          andamenti  di  spesa  nelle  distinte regioni in attuazione
          delle   disposizioni   di   cui   al   presente   articolo.
          L'attuazione  delle  disposizioni e' condizione preliminare
          per  essere  ammessi  alla verifica. La predetta Conferenza
          esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
                 17.  Per  l'anno  1992, in attesa della approvazione
          del piano sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario
          nazionale  destinata  alla  prevenzione  e'  fissata in una
          misura non inferiore al 6 per cento.
                 18.  Dal 1o gennaio 1992 i cittadini che non abbiano
          ritirato  i  risultati  di  visite o esami diagnostici e di
          laboratorio  sono  tenuti  al  pagamento  per  intero della
          prestazione   usufruita.   E'  compito  dell'amministratore
          straordinario  della  unita'  sanitaria locale stabilire le
          modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute".
                 - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 10 della
          citata legge n. 412 de 1991:
                 "Art. 10 (Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al  pubblico  impiego).  -  1.  Per  la  valutazione  della
          dinamica  della  spesa conseguente ai trattamenti giuridici
          ed economici dei pubblici dipendenti e' istituito un Nucleo
          di valutazione.
                 2. (Abrogato).
                 3.  Il  Nucleo  di  valutazione e' composto da sette
          componenti   nominati  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   su   proposta   formulata  congiuntamente  dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica  entro  una  rosa di almeno il doppio del numero
          dei    componenti   formulata   dal   Consiglio   nazionale
          dell'economia  e  del lavoro (CNEL), tra esperti in materia
          economica, giuridica e di contabilita' di Stato.
                 4.  I componenti del Nucleo di valutazione durano in
          carica sei anni.
                 5.  Per  lo  svolgimento  delle proprie attivita' il
          Nucleo  di  valutazione  si  avvale  delle  strutture e del
          personale   del   CNEL   che   puo'   instaurare   rapporti
          convenzionali   con   soggetti   estranei   alla   Pubblica
          amministrazione.
                 6.  Il  nucleo di valutazione per lo svolgimento dei
          propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle
          elaborazioni  di  tutte  le  pubbliche amministrazioni, ivi
          compresa la Ragioneria generale dello Stato".
                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  2  del
          decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
          risanamento   della   finanza  pubblica),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1992, n. 359, il cui
          comma 8 e' abrogato limitatamente al personale disciplinato
          dalla legge 4 giugno 1985, n. 281:
                 "Art.   2.  -  1.  Le  amministrazioni,  soggette  a
          limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre
          1988,  n.  554, a decorrere dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  e  fino  al  31 dicembre  1992, non
          possono  effettuare  nuove  assunzioni,  con  esclusione di
          quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.
                 2.  Per  l'anno  1992, ulteriori aumenti a titolo di
          perequazione  automatica  delle  pensioni  previdenziali ed
          assistenziali,  pubbliche e private, possono essere erogati
          qualora  gli aumenti gia' applicati non abbiano determinato
          un  incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione
          programmato.   A   tal  fine  il  Governo,  entro  il  mese
          di settembre  dello stesso anno, verifichera', d'intesa con
          le organizzazioni sindacali, l'entita' degli aumenti.
                 3.  Per  l'anno  1992, le somme relative ai fondi di
          incentivazione   ed   ai   fondi   per   il   miglioramento
          dell'efficienza  dei  servizi comunque denominati, previsti
          dai   singoli  accordi  di  comparto,  non  possono  essere
          attribuite  in misura superiore ai correlativi stanziamenti
          di bilancio per l'anno finanziario 1991.
                 4.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  sono  soppressi: il secondo periodo del
          terzo  comma  dell'art.  4,  del decreto-legge 27 settembre
          1982,  n.  681,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          20 novembre  1982,  n.  869, il secondo periodo del comma 7
          dell'art.  1,  del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14 novembre
          1987,  n.  468,  nonche'  il  comma 22-bis dell'art. 2, del
          decreto-legge  21 settembre  1987,  n. 387, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
                 5.  L'indennita'  di  funzione  di  cui all'art. 13,
          comma   4,   della   legge   9 marzo  1989,  n.  88,  resta
          determinata,  per  l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e
          corrisposto  per  l'anno  1991.  Le  delibere  del comitato
          esecutivo  di  cui  al  predetto art. 13 sono sottoposte, a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto,  all'approvazione del Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.
                 6.  Per  l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio
          dei  Ministri  di  cui  all'ottavo  comma dell'art. 6 della
          legge  29 marzo  1983,  n.  93,  a seguito delle ipotesi di
          accordo,  puo'  essere  accordata  qualora,  sulla  base di
          verifiche  da  compiersi  dopo  il  31 dicembre  1992,  non
          risulti  un  aumento  complessivo, per qualunque causa, ne'
          della   massa   salariale  ne'  della  retribuzione  media,
          rispetto  a  quelle registrate nel 1991, superiore al tasso
          di inflazione programmato.
                 7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o societa'
          produttrici  di  servizi  di  pubblica utilita' non possono
          adottare  delibere  in materia di retribuzioni e normazione
          del  personale  dipendente  che,  tenuto  conto del vincolo
          dell'invarianza  delle  tariffe  e  dei  prezzi dei servizi
          prodotti,   comportino   il  peggioramento  dei  saldi  dei
          rispettivi  bilanci  o  comunque determinino variazioni del
          costo  complessivo  del  rispettivo  personale superiori al
          tasso programmato di inflazione.
                 8. La disposizione di cui al comma 6 e' estesa anche
          nei  confronti  del  personale  disciplinato dalle leggi 1o
          aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988,
          n.  266,  30 maggio  1988,  n.  186, 4 giugno 1985, n. 281,
          nonche'  del personale comunque dipendente da enti pubblici
          non economici.
                 9.  Per  il periodo di cui al comma 6 il trattamento
          economico  del  personale  dirigente  dello  Stato  e delle
          categorie  di personale ad esso comunque collegate, nonche'
          il  trattamento  economico del personale di cui all'art. 8,
          comma  3,  della  legge  30 dicembre  1991, n. 412, restano
          determinati nelle misure in vigore al 1o gennaio 1992".
                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  7  del
          decreto-legge  19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
          materia  di  previdenza  convertito,  con  modificazioni di
          sanita'   e   di  pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni
          fiscali),  dalla  legge  14 novembre  1992,  n. 438, il cui
          comma 1 e' abrogato limitatamente al personale disciplinato
          dalla  legge  4 giugno  1985,  n. 281 e 10 ottobre 1990, n.
          287:
                 "Art.  7  (Misure in materia di pubblico impiego). -
          1.   Resta  ferma  sino  al  31 dicembre  1993  la  vigente
          disciplina  emanata sulla base degli accordi di comparto di
          cui   alla   legge  29 marzo  1983,  n.  93,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni.  I  nuovi  accordi  avranno
          effetto  dal  1o gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale
          destinatario  dei predetti accordi e' corrisposta una somma
          forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al
          personale  disciplinato dalle leggi 1o aprile 1981, n. 121,
          8 agosto  1990,  n.  231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio
          1988,  n.  186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n.
          395,  10 ottobre  1990,  n.  287,  ed al personale comunque
          dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello
          degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi
          di  pubblica  utilita', si applicano le disposizioni di cui
          al  presente  comma,  fatta salva la diversa decorrenza del
          periodo contrattuale.
                 2.  Per  l'anno 1993 non si applicano gli incrementi
          retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le
          categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti
          dall'art.  2,  comma  5,  della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          nonche' quelli previsti per il personale di cui all'art. 8,
          comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo
          art. 8.
                 3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme
          che   comunque   comportano   incrementi   retributivi   in
          conseguenza    sia    di   automatismi   stipendiali,   sia
          dell'attribuzione    di    trattamenti    economici,    per
          progressione   automatica  di  carriera,  corrispondenti  a
          quelli   di   funzioni  superiori,  ove  queste  non  siano
          effettivamente esercitate.
                 4.  Per  l'anno  1993  le somme relative ai fondi di
          incentivazione   ed   ai   fondi   per   il   miglioramento
          dell'efficienza  dei  servizi comunque denominati, previsti
          dai   singoli  accordi  di  comparto,  non  possono  essere
          attribuite  in misura superiore ai correlativi stanziamenti
          di bilancio per l'anno finanziario 1991.
                 5.  Tutte  le  indennita',  compensi,  gratifiche ed
          emolumenti    di   qualsiasi   genere,   comprensivi,   per
          disposizioni  di legge o atto amministrativo previsto dalla
          legge  o  per  disposizione  contrattuale,  di una quota di
          indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
          1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'
          di contingenza prevista per il settore privato o che siano,
          comunque,  rivalutabili  in  relazione  alla variazione del
          costo  della  vita,  sono corrisposti per l'anno 1993 nella
          stessa misura dell'anno 1992.
                 6.  Le indennita' di missione e di trasferimento, le
          indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle
          aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni
          nei  limiti  del  tasso  programmato di inflazione e con le
          modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
                 7.  L'art.  2,  comma 4. del decreto-legge 11 luglio
          1992,  n.  333,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla
          data  di  entrata  in vigore del predetto decreto-legge non
          possono  essere piu' adottati provvedimenti di allineamento
          stipendiale,    ancorche'    aventi    effetti    anteriori
          all'11 luglio 1992.
                 8.   Le   amministrazioni   pubbliche   che  abbiano
          provveduto   alla   ridefinizione  delle  piante  organiche
          possono  indire  concorsi  di  reclutamento, ferma restando
          l'applicazione  delle disposizioni di cui all'art. 28 della
          legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993,
          i   trasferimenti   e  le  assunzioni  di  personale  nelle
          amministrazioni   pubbliche,   con   esclusione  di  quelle
          consentite   da  specifiche  norme  legislative,  avvengono
          secondo  le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4,
          della  legge  30 dicembre  1991, n. 412. Tale disciplina si
          applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della
          legge  29 dicembre  1988,  n.  554. I riferimenti temporali
          gia'   prorogati   dall'art.   5,   comma  2,  della  legge
          30 dicembre  1991,  n. 412, sono ulteriormente prorogati di
          un anno.
                 9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le
          funzioni   di   soprintendente  o  di  direttore  sanitario
          ospedaliero  non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura
          e cessa dalla responsabilita' della divisione o servizio di
          cui  e'  titolare per l'intero periodo di svolgimento delle
          funzioni.  La  nomina  a coordinatore sanitario deve essere
          basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente
          attestabili nei settori igienico-sanitari".
                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  10 del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 533 (Attuazione
          della  direttiva  91/629/CEE che stabilisce le norme minime
          per la protezione dei vitelli):
                 "Art.  10.  -  1. Nei primi tre anni dall'entrata in
          vigore  del presente decreto, i posti vacanti del personale
          servizi  veterinari  centrali,  regionali  e  delle  Unita'
          sanitarie locali sono coperti anche attraverso la mobilita'
          per ragioni di servizio, fra gli uffici interessati.
                 2.  Nelle  more  della  definizione  normativa sulla
          mobilita'  questa si attua attraverso un piano adottato dal
          Ministro  della sanita' di concerto con la Conferenza delle
          regioni".
                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 3 della
          legge  24 dicembre  1993,  n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica):
                 "Art.  3  (Pubblico  impiego).  -  1. Fermo restando
          quanto  previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto
          1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti
          piu'   di   trecentoventi  magistrati  con  decorrenza  non
          anteriore al 1o giugno 1994, nel corso del 1995 non piu' di
          trecentodieci  magistrati  con  decorrenza non anteriore al
          1o febbraio  1995  e  non  piu'  di altri trecentodieci con
          decorrenza non anteriore al 1o dicembre dello stesso anno.
                 2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio
          1993,  n.  163,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico
          del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  le  assunzioni dei
          vincitori  dei  concorsi  relativi  a  posti  del personale
          amministrativo  non  ancora banditi alla data del 31 agosto
          1993  non  possono superare le mille unita' nell'anno 1994.
          Per  le  restanti unita' le assunzioni non possono superare
          la  quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995
          e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.
                 3.  Le  assunzioni  relative all'anno 1994 di cui al
          comma  2,  nonche' quelle relative ai concorsi gia' banditi
          alla  data  del  31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50
          per  cento con decorrenza non anteriore al 1o marzo 1994, e
          per  la  restante  quota  con  decorrenza  non anteriore al
          1o settembre 1994.
                 4.  Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3
          i  capitoli  1497,  1995  e  1998 dello stato di previsione
          della  spesa  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia sono
          ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.
                 5. (Abrogato).
                 6. (Abrogato).
                 6-bis.  I  provvedimenti deliberativi riguardanti il
          trattamento  del  personale degli enti locali che, adottati
          prima   del   31 agosto   1993,  abbiano  previsto  profili
          professionali  od  operato  inquadramenti  in modo difforme
          dalle  disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente
          della  Repubblica  25 giugno  1983,  n.  347,  e successive
          modificazioni  e  integrazioni, sono validi ed efficaci. La
          disposizione del presente comma si applica agli enti locali
          ancorche'  dissestati  i  cui  organici,  per  effetto  dei
          provvedimenti   di  cui  sopra,  non  superino  i  rapporti
          dipendenti-popolazione  previsti  dal comma 14 del presente
          articolo,   cosi'   come   modificato   dall'art.   2   del
          decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515.
                 7.  Restano  comunque  salve, nell'ambito del limite
          complessivo  del  10  per  cento  previsto  dal comma 8, le
          piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3,
          e   dalla   legge  15 ottobre  1986,  n.  664,  concernenti
          l'Avvocatura  dello  Stato,  nonche'  dalla  legge 9 maggio
          1989,  n.  168,  e successive modificazioni, istitutiva del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica  e  dal decreto del Presidente della Repubblica
          5 aprile  1993,  n.  106, istitutivo del Dipartimento per i
          servizi tecnici nazionali.
                 8.  Fino  al  31 dicembre  1996  le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  al  comma  5 possono provvedere, previa
          verifica  dei  carichi  di lavoro, alla copertura dei posti
          resi   disponibili   per  cessazioni,  mediante  ricorso  a
          procedure  di mobilita', nella misura del 5 per cento degli
          stessi.  Possono,  altresi',  provvedere a nuove assunzioni
          entro  il  limite  di  un  ulteriore  10  per  cento  delle
          cessazioni,  ove  sia  accertato  il  relativo  fabbisogno.
          Continuano  ad  applicarsi,  per  il triennio 1994-1996, le
          disposizioni  dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre
          1992, n. 498.
                 9.  Ferme  restando  le  dotazioni  organiche  delle
          amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge
          18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori
          dei  concorsi  non  ancora  banditi alla data del 31 agosto
          1993  sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto
          decreto-legge,  integrati, per quanto riguarda la copertura
          dei    posti    disponibili    nei   ruoli   delle   stesse
          amministrazioni  non  soggetti ai contingentamenti previsti
          dal   medesimo   decreto-legge,   da  aliquote  determinate
          annualmente  d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,   tenuto   conto   delle   complessive   esigenze
          funzionali delle amministrazioni.
                 10.  Per  i  ruoli operativi del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco  sono  fatti salvi i concorsi interni ai
          sensi  dell'art.  14,  ultimo  comma, della legge 11 luglio
          1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre
          1992.  Sono  altresi'  prorogate  sino al 31 agosto 1994 le
          graduatorie  degli idonei in vigore alla data di entrata in
          vigore della presente legge.
                 11.  In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli
          enti   locali  con  popolazione  non  superiore  ai  15.000
          abitanti,  che non versino nelle situazioni strutturalmente
          deficitarie  di  cui  all'art.  45  del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n. 504, e successive modificazioni, non
          sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli
          enti  locali  con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
          che  si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei
          carichi  di  lavoro  costituisce presupposto indispensabile
          per  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche.  La
          metodologia  adottata  e' approvata con deliberazione della
          giunta  che  ne  attesta, nel medesimo atto, la congruita'.
          Non  sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di
          lavoro   le   istituzioni   pubbliche   di   assistenza   e
          beneficenza.
                 12.  Le  disposizioni  di cui all'art. 132 del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3, si
          applicano  anche  al  personale degli enti locali di cui al
          comma 11.
                 13.   Le   procedure   indicate   dall'art.  35  del
          decreto-legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, e successive
          modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12
          della   legge   28 ottobre   1986,  n.  730,  e  successive
          modificazioni,  a  richiesta dell'ente presso cui lo stesso
          presta servizio. A tal fine detto personale e' equiparato a
          quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a).
                 14.  Gli  enti  locali  che  nel  triennio 1994-1996
          dovessero  deliberare  lo stato di dissesto di cui all'art.
          25 del decreto-legge n. 66 del 1989 dichiareranno eccedente
          il  personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto
          ai  seguenti  rapporti  medi, dipendenti-popolazione, fermo
          restando   l'obbligo  di  accertare  le  compatibilita'  di
          bilancio:

                                                               COMUNI

            Fascia demografica            Rapporto medio
                                       dipendenti/popolazione

fino a                  999 abitanti          1/95
       da  1.000 a    2.999 abitanti          1/100
       da  3.000 a    9.999 abitanti          1/105
       da 10.000 a   59.999 abitanti          1/95
       da 60.000 a  249.999 abitanti          1/80
oltre               249.999 abitanti          1/60


                             PROVINCE

            Fascia demografica              Rapporto medio
                                          dipendenti/popolazione

fino a                 299.999 abitanti         1/520
    da   300.000 a     499.999 abitanti         1/650
    da   500.000 a     999.999 abitanti         1/830
    da 1.000.000 a   2.000.000 abitanti         1/770
oltre                2.000.000 abitanti         1/1000


                 A  detto  personale  si applicano le disposizioni di
          cui ai commi da 47 a 52.
                 15.  Sono  escluse dalle limitazioni di cui al comma
          14  le  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficienza
          (IPAB)  non  ancora  privatizzate che svolgano attivita' di
          assistenza  a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai
          sensi  dell'art.  31,  comma  6,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  non opera qualora tali enti non
          abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo art.
          31, comma 1.
                 16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del
          presente   articolo,  alla  scuola  si  applica  l'art.  4,
          all'amministrazione   della   giustizia   si  applicano  le
          disposizioni  dei  commi  da  1  a 4 del presente articolo,
          all'universita' e agli enti di ricerca si applica l'art. 5.
          In  deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma 8 del presente
          articolo, alla sanita' si applica l'art. 8, commi da 1 a 8.
                 17.  E'  fatta  salva l'applicazione dell'art. 4-bis
          del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche'
          quella dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
                 18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle
          procedure  di  mobilita',  e'  consentita  l'assunzione  di
          personale  per  la  copertura  di  posti relativi a profili
          professionali la cui dotazione non superi l'unita'.
                 19.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da 5 a 8 si
          applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma
          degli  organici  e  dei ruoli dell'intera amministrazione o
          servizio  considerati,  indipendentemente dalla qualifica o
          dalla  funzione  nella  quale si verifica la cessazione dal
          servizio.
                 20.  Le  amministrazioni pubbliche di cui al comma 5
          del  presente articolo assumono personale mediante concorsi
          pubblici   aperti   a   tutti,   fatte   salve  le  ipotesi
          disciplinate  dall'art.  36,  comma  1,  lettere b) e c), e
          dall'art.  42  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.
                 21.  Le  commissioni  di  concorso  sono composte da
          tecnici  esperti  nelle  materie  di  concorso. Non possono
          farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi,
          degli   organismi   sindacali   e   di  rappresentanza  dei
          dipendenti.   Le  prove  di  esame  devono  consentire  una
          adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini.
                 22.   La  graduatoria  concorsuale  viene  approvata
          dall'autorita' competente. Tale graduatoria rimane efficace
          per   un   termine   di  diciotto  mesi  dalla  data  della
          pubblicazione  per eventuali coperture di posti per i quali
          il  concorso  e'  stato  bandito,  e che successivamente ed
          entro  tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da'
          luogo   a   dichiarazioni  di  idoneita'  al  concorso  con
          esclusione   delle   procedure   di  concorso  relative  al
          personale  del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi
          per  titoli  ed  esami  del personale docente, approvate in
          data  successiva  al  31 agosto  1992, conservano validita'
          anche  per  gli  anni scolastici successivi al 1994-1995 ai
          fini  del  conferimento  di  nomine  in  ruolo in un numero
          corrispondente  a  quello  delle  cattedre  e dei posti che
          risultavano  accantonati  a tal fine al 1o settembre 1992 e
          che,  per  effetto  della riduzione degli organici, nonche'
          per  l'applicazione  dell'art.  4,  comma  1,  della  legge
          23 dicembre  1992,  n. 498, non sono stati conferiti per le
          nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere
          conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.
                 23. (Abrogato).
                 24.  La disposizione di cui al comma 23 del presente
          articolo  non  si  applica al personale della scuola e alle
          istituzioni universitarie, al personale militare e a quello
          dell'amministrazione  giudiziaria, delle forze di polizia e
          delle agenzie per l'impiego di cui all'art. 24, della legge
          28 febbraio   1987,  n.  56;  non  si  applica  inoltre  al
          personale civile necessario per la formazione del personale
          militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le
          strutture  sanitarie  militari  ed al personale a contratto
          assunto  ai sensi della normativa vigente presso gli uffici
          diplomatico-consolari  e  presso le istituzioni culturali e
          scolastiche all'estero.
                 25.  Per  effetto della disposizione di cui al comma
          24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre
          1976, n. 898, cosi' come modificata e integrata dalla legge
          2 maggio  1990,  n.  104,  sono  ridotte per l'anno 1994 di
          L. 14.700 milioni.
                 26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le
          amministrazioni   pubbliche  di  cui  al  comma  5  possono
          rideterminare,   con   provvedimento  da  pubblicare  nella
          Gazzetta    Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   la
          ripartizione  territoriale  dei posti messi a concorso, ove
          non risulti gia' intervenuta l'assegnazione di sede.
                 27. (Abrogato).
                 28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto
          stabilito  nei  commi da 5 a 27 determinano responsabilita'
          personali,  patrimoniali  e disciplinari a carico di chi le
          ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
                 29.  Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5,
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  comunicano al Dipartimento della funzione
          pubblica  e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei
          propri   dipendenti  collocati  fuori  ruolo,  comandati  o
          distaccati, nonche' dei dipendenti di altre amministrazioni
          utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la
          data  del  relativo  provvedimento,  la sede e l'ufficio al
          quale   il   dipendente   e'   assegnato,   i   motivi  del
          provvedimento, nonche' la permanenza di tali motivi
                 30.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica, di
          intesa  con  il  Ministero  del  tesoro  e  con i Ministeri
          interessati,   esamina   i  motivi  dei  provvedimenti  che
          comportano   la   sospensione   delle   prestazioni  presso
          l'amministrazione  di  appartenenza.  Se  sono  cessate  le
          ragioni  di interesse pubblico per le quali i provvedimenti
          furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro
          interessato,  su  proposta  del  Ministro  per  la funzione
          pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
                 31.   Le   aspettative   ed   i  permessi  sindacali
          retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per
          il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  stipulati  ai  sensi  della  legge
          29 marzo  1983,  n.  93,  e  successive modificazioni, sono
          complessivamente ridotti del 50 per cento".
                 - Si  riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 1,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
          di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
                 "Art.  3  (Norme in materia di controllo della Corte
          dei  conti).  -  1. Il controllo preventivo di legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge:
                   a) provvedimenti     emanati    a    seguito    di
          deliberazione del Consiglio dei Ministri;
                   b) atti  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          e  atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
                   c) atti  normativi  a  rilevanza  esterna, atti di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
                   d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
                   e) (abrogata);
                   f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
          patrimonio immobiliare;
                   g) decreti    che    approvano   contratti   delle
          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
          attivi,  di  qualunque  importo;  di appalto d'opera, se di
          importo   superiore   al  valore  in  ecu  stabilito  dalla
          normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
          aggiudicazione   dei   contratti  stessi;  altri  contratti
          passivi,  se  di  importo superiore ad un decimo del valore
          suindicato;
                   h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
          di  accertamento  dei  residui  e di assenso preventivo del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi;
                   i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato impartito
          l'ordine scritto del Ministro;
                   l) atti   che  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo".
                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  2  del
          decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri
          18 ottobre  1994,  n. 692 (Regolamento recante norme per la
          determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina
          di  esperti  a  dirigente generale e per il conferimento di
          incarichi  di  dirigente  generale con contratti di diritto
          privato):
                 "Art.  2  (Requisiti).  - 1. Possono essere nominati
          dirigenti  generali  o  ricevere  un  incarico di dirigente
          generale  con  contratto  di  diritto  privato  le persone,
          estranee   all'amministrazione,  che  abbiano  i  requisiti
          seguenti:
                   a) cittadinanza italiana;
                   b) (abrogata);
                   c) non   rivestire   cariche  pubbliche  elettive,
          ovvero  cariche  in  partiti  politici o in sindacati e non
          avere   incarichi  direttivi  o  rapporti  continuativi  di
          collaborazione    o   di   consulenza   con   le   predette
          organizzazioni;  non  aver rivestito le suddette cariche ed
          assunto  i  predetti  incarichi nel biennio precedente alla
          nomina;
                   d) (abrogata);
                   e) (abrogata)";
                 - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 22 della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
                 "Art.  22  (Personale).  -  1.  L'orario di servizio
          nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni, si articola su
          cinque  giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in
          attuazione  dei  principi  generali  di cui al titolo I del
          predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso
          le  particolari  esigenze  dei servizi pubblici da erogarsi
          con   carattere  di  continuita'  e  che  richiedono  orari
          continuativi   o  prestazioni  per  tutti  i  giorni  della
          settimana,  quelle  delle  istituzioni scolastiche, nonche'
          quelle derivanti dalla necessita' di assicurare comunque la
          funzionalita'  delle strutture di altri uffici pubblici con
          un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non
          lavorativi.
                 2.  Nelle  amministrazioni  pubbliche  indicate  nel
          comma   1   l'orario   settimanale   di  lavoro  ordinario,
          nell'ambito    dell'orario   d'obbligo   contrattuale,   e'
          funzionale  all'orario  di servizio e si articola su cinque
          giorni,   anche  nelle  ore  pomeridiane,  fatte  salve  le
          particolari  esigenze  dei  servizi  pubblici  indicati nel
          comma 1.
                 3.    L'articolazione   dell'orario   di   servizio,
          dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro
          e'  definita, con le procedure di cui all'art. 10, all'art.
          16,  comma  1,  lettera  d),  ed  all'art. 17, comma 2, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalita'
          e   gli   obiettivi  da  realizzare  e  le  prestazioni  da
          assicurare,  secondo modalita maggiormente rispondenti alle
          esigenze   dell'utenza.   L'orario   di   lavoro,  comunque
          articolato,   e'  accertato  mediante  forme  di  controlli
          obiettivi e di tipo automatizzato.
                 4.  In  relazione  all'articolazione  dell'orario di
          servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i
          fondi  comunque  utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione
          del  compenso  per  lavoro  straordinario  al personale del
          comparto  ministeriale,  ivi  compreso  quello addetto agli
          uffici  cui  si  applicano  i criteri previsti dall'art. 19
          della  legge  15 novembre  1973, n. 734, sono ridotti del 5
          per  cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli
          anni  1996  e  1997.  Le  altre  amministrazioni  pubbliche
          provvedono,  contestualmente  all'applicazione  dell'orario
          previsto   dai   precedenti  commi,  alla  riduzione  delle
          prestazioni di lavoro straordinario.
                 5.  E'  abrogato  l'art.  60 del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni.
                 6.  Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando
          non  sono  definite  le dotazioni organiche previa verifica
          dei    carichi   di   lavoro,   e'   fatto   divieto   alle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni  e  integrazioni,  di  assumere  personale di
          ruolo   ed  a  tempo  indeterminato,  ivi  compreso  quello
          appartenente alle categorie protette.
                 7.  Successivamente  al  30 giugno  1995  e  fino al
          31 dicembre  1997,  ferme  restando  le disposizioni di cui
          agli  articoli  1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n.
          676,  si  applicano  le disposizioni contenute nell'art. 3,
          comma  8,  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537, fatta
          eccezione  per  la  mobilita'  che  puo'  avvenire  per  la
          copertura  del  50  per  cento dei posti resisi vacanti per
          cessazioni  dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme
          vigenti  in  materia  di  mobilita'  nelle  amministrazioni
          pubbliche.  Il  personale  docente di ruolo nelle scuole di
          ogni  ordine  e  grado  in soprannumero o appartenente alle
          dotazioni  organiche  aggiuntive  puo'  essere  utilizzato,
          secondo  le  modalita' previste dalle vigenti disposizioni,
          negli  istituti  di  istruzione secondaria superiore per il
          sostegno  ai  portatori  di  handicap  purche'  risulti  in
          possesso del prescritto titolo di specializzazione.
                 8.  Per  il  triennio  1995-1997  le amministrazioni
          indicate  nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e
          a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle
          disposizioni  del  presente articolo, anche utilizzando gli
          idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo
          competente   a   decorrere  dal  1o gennaio  1992,  la  cui
          validita'   e'  prorogata  al  31 dicembre  1997.  Fino  al
          31 dicembre  1997, in relazione all'attuazione dell'art. 89
          del  testo  unico  delle leggicostituzionali concernenti lo
          statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
          670,  possono  essere banditi concorsi e attuate assunzioni
          di  personale  per  i  ruoli  locali  delle amministrazioni
          pubbliche  nella  provincia  di  Bolzano,  nei limiti delle
          dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
                 9.  Le  disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si
          applicano   al   personale  delle  amministrazioni  di  cui
          all'art.  3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          nonche'  al  personale del Corpo di polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello  Stato.  Per  il personale del
          comparto  scuola  continuano  ad applicarsi le disposizioni
          contenute  nell'art.  4,  della  legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  in  materia di organici e di assunzione del personale
          di  ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-1996
          e  1996-1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine
          in  ruolo  del  personale  docente  sono determinati con il
          decreto   interministeriale   previsto  dal  comma  15  del
          suddetto  art.  4,  in modo tale da contenere le assunzioni
          del  personale  docente sui posti delle dotazioni organiche
          provinciali,  preordinate  alle finalita' di cui all'art. 3
          del  decreto  interministeriale  15 aprile 1994, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il
          limite del 50 per cento delle predette dotazioni.
                 10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua
          ad   applicarsi   il  comma  26  dell'art.  5  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537.
                 11.  Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si
          applicano  agli  enti  locali  territoriali che non versino
          nelle   situazioni   strutturalmente   deficitarie  di  cui
          all'art.  45  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504,   e  comunque,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
          bilancio.
                 12.  Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si
          applicano,  altresi',  alle  camere  di  commercio  che non
          versino  in  condizioni  di  squilibrio  finanziario, e che
          abbiano  rideterminato  la  propria  dotazione organica, le
          quali  possono  assumere  personale,  nell'ambito dei posti
          vacanti   e  delle  relative  disponibilita'  di  bilancio,
          utilizzando  le  somme  percepite ai sensi dell'art. 34 del
          decreto-legge  22 dicembre  1981,  n.  786  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio  1982,  n.  51, e
          successive modificazioni.
                 13.   Al   fine   di  consentire  l'assegnazione  di
          personale  in mobilita', a decorrere dal 1o luglio 1995, le
          camere  di  commercio danno comunicazione dei posti vacanti
          alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          della   funzione   pubblica.   Entro  sessanta  giorni  dal
          ricevimento  della comunicazione, il Dipartimento trasmette
          a  ciascuna  camera  di  commercio  l'elenco nominativo del
          personale da trasferire mediante le procedure di mobilita'.
          In  mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera di
          commercio  puo' avviare le procedure di assunzione ai sensi
          del comma 12.
                 14.  Fermo  restando  quanto  disposto dall'art. 24,
          comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
          n.  144,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, gli
          enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto
          e   che   abbiano   ottenuto  l'approvazione  della  pianta
          organica,   del   piano   di  risanamento  e  del  bilancio
          riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico
          non  ricopribili  con  la riammissione di proprio personale
          messo  in  mobilita', danno parimenti comunicazione di tali
          vacanze  alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della
          funzione  pubblica,  ai fini del trasferimento, mediante la
          procedura   di  mobilita'  di  ufficio,  di  dipendenti  di
          identico  livello  posti  in  mobilita' da altri enti della
          regione.  Qualora  non  risultasse possibile, entro novanta
          giorni    dall'avvenuta    comunicazione,    operare   tali
          trasferimenti,  detti enti possono procedere alla copertura
          dei  posti  vacanti mediante concorsi pubblici con facolta'
          di  riservare  una  quota non superiore al 25 per cento dei
          posti messi a concorso a dipendenti gia' in servizio presso
          gli   enti   medesimi.   In   deroga   ad   ogni  contraria
          disposizione,  la  quota  del  25  per  cento  puo'  essere
          superata  fino  a  concorrenza  del  numero totale di posti
          vacanti  in organico per i concorsi a posti della qualifica
          di   dirigente.   Per   tali   concorsi   si  applicano  le
          disposizioni   concernenti   le   prove,  i  requisiti  per
          l'ammissione  e  le commissioni di concorso di cui all'art.
          19,  comma  2,  ultima parte, all'art. 19, comma 3, ed agli
          articoli  3  e  20 del decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri 21 aprile1994, n. 439.
                 15. (Abrogato).
                 16.  Le  dotazioni  organiche  del  personale  delle
          pubbliche  amministrazioni,  previa verifica dei carichi di
          lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale
          termine   la   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il
          Ministero    del   tesoro,   procede   d'ufficio   per   le
          amministrazioni indicate nel comma 18.
                 17.   L'individuazione   delle  procedure,  la  loro
          razionalizzazione,  semplificazione  ed eventuale riduzione
          di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e
          comunicate  al  Dipartimento  della  funzione pubblica e al
          Ministero   del  tesoro  prima  della  successiva  verifica
          biennale   dei  carichi  di  lavoro,  cosi'  da  pervenire,
          nell'arco   del   primo   anno,   all'individuazione  delle
          procedure  o  procedimenti e, entro l'anno successivo, alla
          razionalizzazione,   semplificazione   e   riduzione  degli
          stessi.  Resta,  in  ogni  caso, ferma la cadenza triennale
          prevista  dall'art.  30,  comma  2, del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  per  la  ridefinizione  degli uffici e delle
          dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
                 18.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 3, comma 5,
          della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, limitatamente alla
          verifica  di  congruita'  del  Dipartimento  della funzione
          pubblica  delle  metodologie  di rilevazione dei carichi di
          lavoro,  si  applicano  alle  amministrazioni  indicate nel
          comma  1  dell'art.  6,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
          agli  enti  pubblici  non economici vigilati dalle predette
          amministrazioni.  L'esito  delle  verifiche  di  congruita'
          delle  metodologie  di rilevazione dei carichi di lavoro e'
          comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate
          dalle  altre  amministrazioni, ivi compresi gli enti locali
          per  i  quali  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto-legge  11 ottobre  1994, n. 574, sono approvate con
          deliberazione  dei  competenti organi delle amministrazioni
          stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'.
                 19. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza
          i  dati  della  rilevazione  dei  carichi  di  lavoro delle
          amministrazioni  di cui al comma 18 per monitorare le linee
          di  attivita'  omogenee allo scopo di definire, di concerto
          con   il   Ministero   del   tesoro,  i  parametri  per  il
          dimensionamento delle dotazioni organiche.
                 20.  I contingenti di personale da destinare a tempo
          parziale  previsti  dall'art.  2,  comma 1, del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 17 marzo 1989, n.
          117,  non possono superare il limite percentuale del 25 per
          cento.
                 21.  Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla
          base  delle domande degli interessati, i contingenti di cui
          al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo
          quanto  previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117.
                 22.  Il  primo  comma  dell'art.  40 del testo unico
          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
          civili  dello  Stato,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal
          comma  39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          va  interpretato  nel senso che l'espressione "primo giorno
          di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario , ivi
          contenuta,  si  riferisce  anche  all'essenza  di  un  solo
          giorno.
                 23.-25. (Omissis).
                 26.  Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
          1993,  n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi
          implicitamente  abrogate,  o  comunque modificate, tutte le
          disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di
          ruolo  delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'art. 1,
          comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, in modo difforme
          il  congedo  straordinario  o  istituti  analoghi  comunque
          denominati.   Resta   salvo,   comunque,   quanto  disposto
          dall'art.   454   del   testo   unico   delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto
          legislativo  16 aprile  1994, n. 297, per lo svolgimento di
          attivita'  artistiche e sportive da parte, rispettivamente,
          del  personale  ispettivo,  direttivo  e docente di materie
          artistiche  degli  istituti  di  istruzione artistica e dei
          docenti di educazione fisica.
                 27.    Nei    confronti    dei    dipendenti   delle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
          modificazioni   e   integrazioni,   per  la  determinazione
          dell'equo    indennizzo    spettante    per    la   perdita
          dell'integrita'  fisica  ai  sensi  dell'art.  68 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio   1957,  n.  3,  si  considera  l'importo  dello
          stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione
          della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.
                 28.   La   misura   dell'equo   indennizzo   per  le
          menomazioni  dell'integrita'  fisica  ascritte  alla  prima
          categoria  della  tabella "A" allegata al testo unico delle
          norme  in  materia  di  pensioni  di  guerra, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
          n.  915,  come  sostituita  dalla  tabella  "A" allegata al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
          n.  834,  e'  pari  a  due  volte l'importo dello stipendio
          tabellare  determinato  a  norma  del comma 27 del presente
          articolo.
                 29. (Abrogato).
                 30.  Le  disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si
          applicano   per  le  domande  presentate  a  decorrere  dal
          1o gennaio 1995.
                 31.  E'  abrogato  l'art.  154 della legge 11 luglio
          1980, n. 312.
                 32. L'art. 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si
          interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche
          funzionali  e  nei profili professionali, ivi previsti, non
          producono  effetti  sull'indennita'  di servizio all'estero
          che,  fino  alla  data di entrata in vigore del regolamento
          emanato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          11 agosto  1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure
          di  base  previste  nella tabella n. 19 allegata al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, in relazione al
          posto-funzione   conferito  con  provvedimento  formale  al
          personale  in servizio all'estero a decorrere dal 1o luglio
          1978.
                 33.  Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di
          riordino  della  disciplina  delle indennita' di servizio e
          degli  assegni  di  sede, comunque denominati, spettanti ai
          dipendenti  del  Ministero  degli affari esteri in servizio
          all'estero  e  comunque  non  oltre  il 31 dicembre 1995, i
          coefficienti   di maggiorazione   dell'indennita'  di  sede
          previsti  dall'art.  171  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  non  possono  subire
          variazioni  in  aumento  rispetto alle misure stabilite dal
          1o gennaio  1994,  fatta  eccezione per quelle compensative
          connesse  alle  eventuali  modifiche  dei  tassi  fissi  di
          ragguaglio di cui all'art. 209 del medesimo decreto.
                 34.  Per  l'anno  1995  e'  fatto divieto a tutte le
          pubbliche  amministrazioni  di  adottare  provvedimenti per
          l'estensione  di  decisioni giurisdizionali aventi forza di
          giudicato  o  comunque divenute esecutive nella materia del
          pubblico impiego.
                 35. (Omissis).
                 36.  Il regolamento di cui al comma 18 dell'art. 16,
          della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal
          comma  35,  e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della presente legge. L'art. 16, comma 6, della
          legge  30 dicembre  1991,  n.  412,  si  applica anche agli
          emolumenti   di   natura   retributiva,   pensionistica  ed
          assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla
          percezione   entro   il   31 dicembre  1994,  spettanti  ai
          dipendenti pubblici e privati in attivita' di servizio o in
          quiescenza.  I  criteri  e le modalita' di applicazione del
          presente  comma  sono  determinati con decreto del Ministro
          del  tesoro,  da  emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
                 37.  Le  disposizioni  riguardanti  la  gestione del
          rapporto  di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le
          regioni  che provvedono nell'ambito della propria autonomia
          e  capacita'  di  spesa.  Le  regioni si avvalgono altresi'
          della  disciplina  sulle  assunzioni  prevista per gli enti
          locali non in dissesto.
                 38.    Le   norme   sull'aspettativa   per   mandato
          parlamentare    per    i    dipendenti    delle   pubbliche
          amministrazioni,   di   cui   all'art.   71,   del  decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  si  interpretano
          autenticamente nel senso della loro applicabilita' anche ai
          professori  e  ricercatori  universitari  a decorrere dalla
          data   di  entrata  in  vigore  del  predetto  decreto.  La
          restituzione   delle  somme  indebitamente  percepite,  ivi
          compresi  gli  interessi  legali  dovra'  essere effettuata
          secondo   un   programma   di   rientro   stabilito   dalle
          amministrazioni  eroganti  e comunque non oltre la data del
          30 giugno 1995.
                 39.  La  normativa prevista dall'art. 31 della legge
          20 maggio  1970,  n.  300,  e  successive modificazioni, si
          interpreta    autenticamente    nel    senso    della   sua
          applicabilita' ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento
          nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.
                 40. (Abrogato).
                 41. (Abrogato)".