Articolo 72
                  Ingresso nel territorio nazionale

   1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea
o  l'importazione  da  un  Paese terzo delle cose o dei beni indicati
nell'articolo  65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio
di esportazione.
   2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione
sono  rilasciati  sulla base di documentazione idonea ad identificare
la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello
Stato  membro  o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi
sono stati, rispettivamente, spediti o importati.
   3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione
hanno  validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta
dell'interessato.
   4.  Con  decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni,
modalita'  e  procedure per il rilascio e la proroga dei certificati,
con  particolare  riguardo  all'accertamento  della provenienza della
cosa o del bene spediti o importati.