Art. 72. 
                  Obblighi specifici del venditore 
  1. Il venditore utilizza il termine multiproprieta'  nel  documento
informativo, nel contratto e nella pubblicita'  commerciale  relativa
al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto  e'
un diritto reale. 
  2. La pubblicita' commerciale relativa al bene immobile  deve  fare
riferimento  al  diritto  di  ottenere  il   documento   informativo,
indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.