ART. 72
                           (finanziamento)

   1.   Ferme   restando   le  entrate  connesse  alle  attivita'  di
manutenzione  ed  esercizio  delle opere idrauliche, di bonifica e di
miglioria  fondiaria,  gli interventi previsti dalla presente sezione
sono  a  totale  carico dello Stato e si attuano mediante i programmi
triennali di cui all'articolo 69.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1, si provvede ai sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468.  I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze fino all'espletamento
della  procedura  di  ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo  sulla  cui  base  il Ministro dell'economia e delle finanze
apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri di cui all'articolo 57, sentita la
Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale
di  intervento  per  il triennio e la ripartizione degli stanziamenti
tra  le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle
priorita'   indicate   nei  singoli  programmi  ed  assicurando,  ove
necessario,   il  coordinamento  degli  interventi.  A  valere  sullo
stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri
propone   l'ammontare  di  una  quota  di  riserva  da  destinare  al
finanziamento  dei  programmi  per  l'adeguamento ed il potenziamento
funzionale,  tecnico  e  scientifico  dell'Agenzia  per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
   4.  Il  programma  nazionale di intervento e la ripartizione degli
stanziamenti,  ivi  inclusa la quota di riserva a favore dell'Agenzia
per  la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sono
approvati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi
dell'articolo 57.
   5.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro
trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su
proposta   della  Conferenza  Stato-regioni,  individua  con  proprio
decreto  le  opere  di  competenza  regionale,  che  rivestono grande
rilevanza  tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico
principale  e  del  demanio  idrico,  i  cui  progetti  devono essere
sottoposti  al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da
esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
 
          Nota all'art. 72:
              - L'art.  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
          1978,   n.   468,  recante  «Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233,
          e' il seguente:
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)-c) (omissis);
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;».