Art. 72. (Clausola di salvaguardia) 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti 'nella presente legge nell'esercizio delle potesta' loro attribuite dallo statuto di autonomia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 18 giugno 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro dello sviluppo economico Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano