Art. 72.
                     (Clausola di salvaguardia)

1.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  adeguano  la  propria legislazione ai principi contenuti
'nella  presente  legge nell'esercizio delle potesta' loro attribuite
dallo statuto di autonomia.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi 18 giugno 2009

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
                                  Scajola,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico
                                  Brunetta,  Ministro per la pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione
                                  Sacconi, Ministro del lavoro, della
                                  salute e delle politiche sociali
                                  Calderoli,    Ministro    per    la
                                  semplificazione normativa
                                  Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano