Art. 72 
 
 
              Reati concernenti le armi e gli esplosivi 
 
  1. Le pene stabilite per  i  reati  concernenti  le  armi  alterate
nonche' le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della  legge  18
aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per  i  reati
concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo
e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in  cui  al
terzo comma dell'articolo 99 del  codice  penale,  se  i  fatti  sono
commessi da persona sottoposta con provvedimento  definitivo  ad  una
misura di  prevenzione  personale  durante  il  periodo  previsto  di
applicazione e sino a tre anni dal  momento  in  cui  ne  e'  cessata
l'esecuzione. 
 
          Note all'art. 72: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo1  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110  (Norme  integrative  della  disciplina
          vigente per il controllo  delle  armi,  delle  munizioni  e
          degli esplosivi): 
              "Art. 1. Armi da guerra, armi tipo guerra  e  munizioni
          da guerra. 
              Agli effetti delle leggi penali, di quelle di  pubblica
          sicurezza  e  delle  altre   disposizioni   legislative   o
          regolamentari in materia sono armi da  guerra  le  armi  di
          ogni specie che, per  la  loro  spiccata  potenzialita'  di
          offesa,  sono  o  possono  essere  destinate   al   moderno
          armamento delle truppe nazionali  o  estere  per  l'impiego
          bellico, nonche' le bombe di  qualsiasi  tipo  o  parti  di
          esse, gli  aggressivi  chimici  biologici,  radioattivi,  i
          congegni  bellici  micidiali  di   qualunque   natura,   le
          bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. 
              Fatto  salvo  quanto  stabilito   nel   secondo   comma
          dell'art. 2, sono armi tipo  guerra  quelle  che,  pur  non
          rientrando tra le armi da  guerra,  possono  utilizzare  lo
          stesso  munizionamento  delle  armi  da   guerra   o   sono
          predisposte al funzionamento  automatico  per  l'esecuzione
          del tiro a raffica o presentano caratteristiche  balistiche
          o di impiego comuni con le armi da guerra. 
              Sono munizioni da  guerra  le  cartucce  e  i  relativi
          bossoli,  i  proiettili  o  parti  di  essi  destinati   al
          caricamento delle armi da guerra.". 
              - Per il testo dell'art. 99 del codice penale si vedano
          le note all'art. 71.