Art. 72 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dei presente Capo si intende per: 
  a)  aeroporto:  qualsiasi  terreno  appositamente  predisposto  per
l'atterraggio, il decollo e le manovre  di  aeromobili,  inclusi  gli
impianti annessi  che  esso  puo'  comportare  per  le  esigenze  del
traffico e per il servizio  degli  aeromobili  nonche'  gli  impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali; 
  b) gestore aeroportuale:  il  soggetto  al  quale  le  disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre
attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire
le  infrastrutture  aeroportuali  o  della  rete  aeroportuale  e  di
coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori  presenti
negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse; 
  c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica  che
trasporti  per  via  aerea  passeggeri,  posta  e  merci,  da  e  per
l'aeroporto di base; 
  d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore  del  gestore
aeroportuale e pagati  dagli  utenti  dell'aeroporto  per  l'utilizzo
delle infrastrutture e dei servizi che  sono  forniti  esclusivamente
dal gestore aeroportuale e  che  sono  connessi  all'atterraggio,  al
decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli  aeromobili  e  alle
operazioni  relative  ai  passeggeri  e  alle   merci,   nonche'   ai
corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate  dei  beni
di uso comune e dei beni di uso esclusivo; 
  e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato
come  tale  da  uno  Stato  membro,  gestiti  dallo  stesso   gestore
aeroportuale.