Art. 72 

 
Elenco minimo  di  voci  da  includere  nell'offerta  di  riferimento
  relativa  all'accesso  all'ingrosso  all'infrastruttura  di   rete,
  compreso l'accesso condiviso o pienamente  disaggregato  alla  rete
  locale  in  postazione  fissa  che  deve  essere  pubblicato  dagli
  operatori notificati  che  detengano  un  significativo  potere  di
  mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice 

 
  1. La rubrica dell'Allegato n. 3 del decreto legislativo 1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "Elenco minimo di voci da
includere   nell'offerta   di   riferimento   relativa    all'accesso
all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso
o pienamente disaggregato alla rete locale in  postazione  fissa  che
deve essere pubblicato dagli operatori notificati  che  detengano  un
significativo potere  di  mercato,  ai  sensi  dell'articolo  46  del
Codice.". 
  2. La lettera a), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a)
'sottorete locale', una rete locale parziale  che  collega  il  punto
terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato
punto di accesso intermedio della rete di  comunicazione  elettronica
pubblica fissa;". 
  3. La lettera c), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c)
'accesso completamente disaggregato alla rete locale', la fornitura a
un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale
dell'operatore  SPM  che   consenta   l'uso   dell'intera   capacita'
dell'infrastruttura di rete;". 
  4. La lettera d), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "d)
'accesso condiviso alla rete locale', la fornitura a un  beneficiario
dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale  dell'operatore
SPM che  consenta  l'uso  di  una  parte  specifica  delle  capacita'
dell'infrastruttura  di  rete,  come  una  parte  delle  frequenze  o
simili". 
  5. Il punto 1, della Parte  A,  dell'Allegato  n.  3,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Elementi della rete cui  e'  offerto  l'accesso  tra  cui,  in
particolare, i seguenti elementi  con  le  appropriate  installazioni
afferenti: 
  a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso); 
  b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso),
compreso, se del caso, l'accesso agli elementi  della  rete  che  non
sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate; 
  c) se del caso, accesso ai condotti che  consente  lo  sviluppo  di
reti di accesso.". 
  6. Il punto 2, della Parte  A,  dell'Allegato  n.  3,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal  seguente:  "2.
Informazioni relative all'ubicazione  dei  punti  di  accesso  fisici
inclusi armadi e quadri  di  distribuzione,  disponibilita'  di  reti
locali sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete
di accesso e, se del caso, informazioni  relative  all'ubicazione  di
condotti e alla disponibilita' nei condotti.". 
  7. Il punto 3, della Parte  A,  dell'Allegato  n.  3,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal  seguente:  "3.
Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e  alle  sottoreti
locali e alla loro  utilizzazione,  ivi  incluse  le  caratteristiche
tecniche della coppia elicoidale o della fibra ottica o  simili,  dei
distributori di cavi, condotti e relative installazioni,  e,  se  del
caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti.". 
  8. Il punto 1, della Parte  B,  dell'Allegato  n.  3,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal  seguente:  "1.
Informazioni  sui  siti  pertinenti  dell'operatore  notificato  come
avente significativo potere di mercato o  sull'ubicazione  della  sua
attrezzatura e relativo aggiornamento programmato [1].". 
 
          Note all'art. 72: 
              Il  testo  dell'Allegato  n.  3  del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Allegato n. 3 
              (articolo 46) 
              Elenco minimo di  voci  da  includere  nell'offerta  di
          riferimento     relativa      all'accesso      all'ingrosso
          all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso  o
          pienamente disaggregato  alla  rete  locale  in  postazione
          fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati
          che detengano un significativo potere di mercato, ai  sensi
          dell'articolo 46 del Codice. 
              Ai fini del presente allegato si applicano le  seguenti
          definizioni: 
                a) 'sottorete locale', una rete locale  parziale  che
          collega il punto  terminale  della  rete  ad  un  punto  di
          concentrazione  o  a  un  determinato  punto   di   accesso
          intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica
          fissa; 
                b)  «accesso  disaggregato  alla  rete  locale»,  sia
          l'accesso completamente disaggregato alla rete locale,  sia
          l'accesso condiviso alla  rete  locale;  esso  non  implica
          cambiamenti della proprieta' della rete locale; 
                c)  'accesso  completamente  disaggregato  alla  rete
          locale', la fornitura a un beneficiario  dell'accesso  alla
          rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM  che
          consenta l'uso dell'intera capacita' dell'infrastruttura di
          rete; 
                d) 'accesso condiviso alla rete locale', la fornitura
          a un beneficiario dell'accesso  alla  rete  locale  o  alla
          sottorete locale dell'operatore SPM che consenta  l'uso  di
          una parte specifica delle capacita' dell'infrastruttura  di
          rete, come una parte delle frequenze o simili. 
              A. Condizioni relative  all'accesso  disaggregato  alla
          rete locale 
              1. Elementi della rete cui  e'  offerto  l'accesso  tra
          cui, in particolare, i seguenti elementi con le appropriate
          installazioni afferenti: 
                a) accesso disaggregato alle reti  locali  (totale  e
          condiviso); 
                b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale
          e  condiviso),  compreso,  se  del  caso,  l'accesso   agli
          elementi della rete che  non  sono  attivi  ai  fini  dello
          sviluppo di reti cablate; 
                c) se del caso, accesso ai condotti che  consente  lo
          sviluppo di reti di accesso. 
              2. Informazioni relative all'ubicazione  dei  punti  di
          accesso fisici inclusi armadi e  quadri  di  distribuzione,
          disponibilita'  di  reti  locali  sottoreti  e  connessioni
          cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del
          caso, informazioni relative all'ubicazione  di  condotti  e
          alla disponibilita' nei condotti. 
              3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e
          alle  sottoreti  locali  e  alla  loro  utilizzazione,  ivi
          incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale
          o della fibra ottica o simili, dei  distributori  di  cavi,
          condotti e relative  installazioni,  e,  se  del  caso,  le
          condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti. 
              4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni
          dell'uso. 
              B. Servizio di co-ubicazione 
              1.  Informazioni  sui  siti  pertinenti  dell'operatore
          notificato come avente significativo potere  di  mercato  o
          sull'ubicazione   della   sua   attrezzatura   e   relativo
          aggiornamento programmato [1]. 
              2.  Opzioni  di  co-ubicazione  nei  siti  di  cui   al
          precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e,  se
          del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale). 
              3. Caratteristica  delle  apparecchiature:  limitazioni
          eventuali  delle   apparecchiature   che   possono   essere
          co-ubicate. 
              4. Aspetti relativi alla  sicurezza:  misure  messe  in
          atto da parte degli operatori notificati per  garantire  la
          sicurezza dei loro siti. 
              5. Condizioni di accesso per il personale di  operatori
          concorrenti. 
              6. Norme di sicurezza. 
              7. Norme per l'assegnazione dello  spazio  in  caso  di
          spazio di co-ubicazione limitato. 
              8.  Condizioni  alle  quali   i   beneficiari   possano
          ispezionare i siti in cui e' disponibile una  co-ubicazione
          fisica, o quelli in cui la co-ubicazione e' stata rifiutata
          per mancanza di capienza. 
              C. Sistemi d'informazione 
              Condizioni di accesso ai sistemi di supporto  operativi
          dell'operatore notificato,  sistemi  informativi  o  banche
          dati   per   l'ordinazione   preventiva,   la    fornitura,
          l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e
          la fatturazione. 
              D. Condizioni di offerta 
              1.  Tempi  necessari  a  soddisfare  le  richieste   di
          fornitura di servizi  e  risorse;  condizioni  relative  al
          livello del servizio, riparazione delle  avarie,  procedure
          di ripristino del livello normale del servizio e  parametri
          relativi alla qualita' del servizio. 
              2. Clausole contrattuali  standard,  compresi,  se  del
          caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi. 
              3.  Prezzi  o  modalita'  di  tariffazione  di  ciascun
          elemento, funzione e risorse sopra elencati.".