Art. 72.
           (Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)

   1.  L'indennizzo  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo  1996,  n.  207,  e'  concesso,  con  le medesime modalita' ivi
previste,  anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti
di  cui  all'articolo  2 del predetto decreto legislativo nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
   2.  L'aliquota  contributiva  di  cui  all'articolo  5  del citato
decreto  legislativo  n.  207  del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla
Gestione  dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1
gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
   3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n.  207  del  1996  possono  essere presentate dai soggetti di cui al
comma 1 entro il 31 gennaio 2005.
 
             Note all'art. 72:
                 - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5 e 7 del
          decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della
          delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per
          la cessazione dell'attivita' commerciale):
                 "Art. 1 (Indennizzo per la cessazione dell'attivita'
          commerciale).  -  1.  Il  presente  decreto legislativo, in
          attuazione  della  delega  conferita dall'art. 2, comma 43,
          della   legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  istituisce,  a
          decorrere   dal  1º gennaio  1996,  un  indennizzo  per  la
          cessazione   definitiva   dell'attivita'   commerciale   ai
          soggetti   che   esercitano,  in  qualita'  di  titolari  o
          coadiutori,  attivita' commerciale al minuto in sede fissa,
          anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico
          di  alimenti  e  bevande,  ovvero  che esercitano attivita'
          commerciale su aree pubbliche.".
                 "Art.  2 (Requisiti e condizioni). - 1. L'indennizzo
          previsto  dall'art.  1  spetta ai soggetti che, nel periodo
          compreso  tra  il  1º gennaio  1996  e il 31 dicembre 1998,
          siano in possesso dei seguenti requisiti:
                   a) piu  di  62 anni di eta', se uomini, ovvero piu
          di 57 anni di eta', su donne;
                   b) iscrizione,   al   momento   della   cessazione
          dell'attivita',  per  almeno  cinque  anni,  in qualita' di
          titolari  o  coadiutori,  nella  gestione  dei contributi e
          delle  prestazioni  previdenziali degli esercenti attivita'
          commerciali  presso  l'Istituto  nazionale della previdenza
          sociale (INPS).
                 2. L'erogazione  dell'indennizzo e' subordinata, nel
          periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
                   a) cessazione       definitiva      dell'attivita'
          commerciale;
                   b) riconsegna  dell'autorizzazione per l'esercizio
          dell'attivita'   commerciale   e   dell'autorizzazione  per
          l'attivita'  di  somministrazione al pubblico di alimenti e
          bevande,  nel  caso  in  cui  quest'ultima  sia  esercitata
          congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;
                   c) cancellazione     del     soggetto     titolare
          dell'attivita'  dal registro degli esercenti il commercio e
          dal  registro  delle imprese presso la Camera di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura".
                 "Art.  5  (Fondo per la razionalizzazione della rete
          commerciale).  -  1. Per  le  finalita'  di cui al presente
          decreto   e'   istituito  presso  l'INPS  il  "Fondo  degli
          interventi per la razionalizzazione della rete commerciale"
          che  opera mediante contabilita' separata nell'ambito della
          Gestione  dei  contributi e delle prestazioni previdenziali
          degli esercenti attivita' commerciali.
                 2. Per  il periodo compreso tra il 1º gennaio 1996 e
          il  31 dicembre  2000, gli iscritti alla Gestione di cui al
          comma 1   sono   tenuti   al   versamento   di  un'aliquota
          contributiva  aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento.
          Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista
          dalla   legge   2 agosto   1990,   n.   233,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
                 3. Per  l'anno  1996  il pagamento di cui al comma 2
          deve   essere   effettuato  in  unica  soluzione  entro  il
          20 ottobre 1996 con le modalita' stabilite dall'INPS.
                 4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:
                   a) per  la  quota  pari  allo  0,07  per  cento e'
          destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 1;
                   b) per  la restante quota pari allo 0,02 per cento
          e'   devoluta   alla   Gestione   dei  contributi  e  delle
          prestazioni   previdenziali   degli   esercenti   attivita'
          commerciali.
                 5. Le  somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di
          cui  al  comma 1  a  copertura  degli oneri derivanti dalla
          concessione  dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione
          dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli
          esercenti   attivita'   commerciali,  ove  potranno  essere
          utilizzate  a  copertura delle prestazioni che fanno carico
          alla Gestione medesima.".
                 "Art.    7    (Procedure    per    la    concessione
          dell'idennizzo).  -  1. La  domanda  diretta ad ottenere la
          concessione  dell'indennizzo  deve essere presentata presso
          le  sedi  periferiche  dell'INPS  sul modello appositamente
          predisposto,  unitamente  alla  documentazione  probante il
          rispetto  dei  requisiti e delle condizioni di cui all'art.
          2.
                 2. Le  domande possono essere presentate entro il 31
          gennaio 1999.
                 3. L'istruttoria  delle  domande  viene  effettuata,
          secondo   l'ordine   cronologico,   dalla  sede  periferica
          dell'INPS   competente   per  territorio,  che  verifica  i
          requisiti  di ammissibilita' delle domande e trasmette, con
          parere  motivato,  le  risultanze  al  Comitato di gestione
          entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
                 4. Il  Comitato di gestione decide in via definitiva
          sulla    concessione   dell'indennizzo   secondo   l'ordine
          cronologico   di  presentazione  delle  domande  alle  sedi
          periferiche  dell'INPS  e  nei  limiti della disponibilita'
          delle risorse del Fondo di cui all'art. 5.
                 5. Il  Comitato di gestione puo disporre la chiusura
          anticipata  del  termine  di presentazione delle domande di
          indennizzo   in  caso  di  esaurimento  delle  risorse  del
          Fondo.".