Art. 72. Pagamenti obbligatori L'esattore, entro il limite dei fondi disponibili di spettanza del comune e della provincia, e' obbligato a rilasciare, alle singole scadenze, le quietanze relative alle imposte iscritte a carico degli enti medesimi nei ruoli che gli sono stati affidati in riscossione. Deve inoltre provvedere a qualsiasi pagamento richiesto dall'amministrazione provinciale, nei limiti dei fondi disponibili di spettanza della stessa.