(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 72)
                              Art. 72. 
                        Pagamenti obbligatori 

 
  L'esattore, entro il limite dei fondi disponibili di spettanza  del
comune e della provincia, e' obbligato  a  rilasciare,  alle  singole
scadenze, le quietanze relative alle imposte iscritte a carico  degli
enti medesimi nei ruoli che gli sono stati affidati  in  riscossione.
Deve   inoltre   provvedere   a   qualsiasi    pagamento    richiesto
dall'amministrazione provinciale, nei limiti dei fondi disponibili di
spettanza della stessa.