Art. 72. Imprese minori Nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa e' costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo dei seguenti costi: 1) costo dei beni impiegati nella produzione nell'acquisto dei beni ceduti e dei servizi prestati, di cui all'art. 53; 2) costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario non superiore a un milione di lire; 3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario superiore a un milione di lire; 4) spese per le retribuzioni al personale dipendente; 5) compensi e altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto; 6) canoni di locazione; 7) interessi passivi; 8) premi di assicurazione; 9) spese per illuminazione e per energia motrice; 10) costo dei carburanti e lubrificanti se trattasi di imprese di trasporto; 11) perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di cui all'art. 57; 12) tre per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione forfettaria di ogni altro costo. Il reddito delle imprese che secondo le norme del predetto decreto sono esonerate anche dalla tenuta della contabilita' semplificata e' determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa.